Agli    uffici     regionali     e
                                  provinciali   del  lavoro  e  della
                                  massima occupazione  -  Ispettorati
                                  regionali e provinciali del lavoro
                                     e, p.c.:
                                  Al   Dipartimento   della  funzione
                                  pubblica
  1. Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   n.   30   del   6   febbraio   1993,  recante:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23  ottobre  1992,  n.  421"
all'art.  42  ha  dettato  norme  sulle assunzioni obbligatorie delle
categorie  protette  che  innovano  profondamente  il  sistema  delle
assunzioni  dei soggetti suindicati presso le amministrazioni ed enti
pubblici.
  Il primo comma dell'art. 42 prevede,  infatti,  che  le  assunzioni
obbligatorie  da  parte  dei datori di lavoro pubblici avvengano ' ..
per chiamata numerica degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento
sulla  base  delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del
lavoro e della massima occupazione ..'.
  Successivamente  con  circolare  n.  7/93  del  5  marzo  1993   la
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  funzione
pubblica, ha dettato gli indirizzi applicativi delle disposizioni  in
materia  di  assunzioni pubbliche nel corso del 1993 e, relativamente
alla norma dell'art. 42, ha indicato  l'opportunita'  di  utilizzare,
per  cio'  che  riguarda  la  disciplina  della  selezione, procedure
analoghe a quelle di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56.
  La scrivente, pertanto, ritiene che si possa fare riferimento  alle
istruzioni  a  suo tempo emanate in materia di avviamenti a selezione
ex  art.  16  della  legge  28  febbraio  1987,   n.   56,   i   fini
dell'assunzione nella pubblica amministrazione, in quanto compatibili
con la particolare disciplina del collocamento obbligatorio.
  Si  indicano  di  seguito  le  modalita' applicative della norma in
esame.
  2. CAMPO DI APPLICAZIONE.
  2.1. Destinatari della norma sono le amministrazioni pubbliche,  le
aziende  ed  enti pubblici di cui agli articoli 1 e 12 della legge n.
482/1968.
  2.2. Le assunzioni  devono  essere  effettuate  nei  confronti  dei
soggetti  appartenenti  alle  categorie  protette di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni e integrazioni.
  2.3. Limite di eta'.
  Si e' posto il problema se per le  assunzioni  obbligatorie  presso
gli  enti  pubblici  debbano  essere  applicate  le  disposizioni  di
carattere generale di cui alla legge 27  gennaio  1989,  n.  25,  che
prevedono  che  il limite massimo di eta' per le assunzioni presso le
pubbliche amministrazioni non puo' superare i 45 anni, anche in  caso
di cumulo di benefici.
  Al  riguardo  si  ritiene  che  - considerato che la disciplina del
collocamento obbligatorio e' regolata da norme speciali - i  soggetti
protetti,  per  l'accesso  ai  posti  riservati,  abbiano  diritto  a
beneficiare del maggior limite di eta'  di  55  anni  previsto  dalla
legge  n. 482/1968; pertanto fino alla stessa eta' di 55 anni debbono
essere inseriti nelle graduatorie per l'assunzione presso i datori di
lavoro pubblici.
  3. MODALITA' DI APPLICAZIONE.
  3.1. Iscrizioni negli elenchi.
  3.1.1. Gli uffici provinciali provvederanno ad  acquisire,  con  le
modalita'  ritenute  piu'  idonee,  le  dichiarazioni  dei lavoratori
protetti relative alle  qualifiche  per  le  quali  intendono  essere
avviati  presso  le  pubbliche amministrazioni (fino ad un massimo di
tre), nonche' tutti gli altri elementi necessari  per  la  formazione
delle graduatorie.
  3.1.2.  Ogni  ufficio  provinciale  del  lavoro predispone apposite
graduatorie per i soggetti appartenenti alle  categorie  protette  da
utilizzare per gli avviamenti presso Amministrazioni, aziende ed enti
pubblici.
  4. GRADUATORIA.
  4.1.  Appare  utile che per la formazione delle graduatorie vengano
applicati criteri uniformi da parte di tutti gli uffici  provinciali.
A tal fine appare opportuno adottare i criteri ed i punteggi previsti
nella  tabella  allegata  al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, dettante norme  per  l'applicazione  della
disciplina  dell'art.  16  della legge n. 56/1987, con esclusione del
coefficiente  del  10%  previsto  per  le  province  con   tasso   di
disoccupazione  superiore  a  quello medio nazionale. Tale esclusione
appare giustificata dal fatto che l'avviamento avviene solo  su  base
provinciale.
  Peraltro   per  rispondere  a  specifiche  esigenze  proprie  della
provincia, si ritiene che ogni ufficio  provinciale  possa  prevedere
ulteriori criteri, considerato che il sistema generale della legge n.
482/1968  consente  che  le  graduatorie possano essere adeguate alle
situazioni locali.
  4.2. Inoltre si ritiene necessario che tra gli elementi comuni  che
concorrono  alla  formazione  delle graduatorie figuri anche il grado
della invalidita', considerato  che  anche  la  precedente  normativa
(art.  24 della legge 11 marzo 1988, n. 67) aveva posto come criterio
di precedenza ai fini delle assunzioni  presso  i  datori  di  lavoro
pubblici il maggior grado di invalidita'.
  A tal fine, il punteggio risultante dal computo degli elementi base
di  cui piu' sopra si e' detto, andra' ridotto sulla base delle fasce
di invalidita', come indicato nell'allegata tabella 1.
  4.3. Le graduatorie hanno validita' annuale e  sono  formate  dagli
uffici provinciali alla data del 31 dicembre di ciascun anno.
  Alla  stessa data sono riferiti i punteggi complessivi, che possono
essere modificati nelle stesse ipotesi previste  per  le  graduatorie
formate per l'applicazione dell'art. 16 della legge n. 56/1987.
  Le graduatorie sono pubblicate entro il 31 marzo di ciascun anno.
  Al  riguardo  appare  utile  sottolineare  che  la formazione delle
graduatorie si basa su elementi non discrezionali e naturalmente  gli
eventuali  errori  materiali che dovessero verificarsi possono essere
corretti dallo stesso ufficio  provinciale  in  sede  di  autotutela,
anche su segnalazione dei diretti interessati.
  Si  ritiene che le graduatorie debbano essere pubbliche, atteso che
deve  prevalere  il  principio   della   trasparenza   dell'attivita'
amministrativa  ogni  qualvolta  non  vi  sia contrasto con la tutela
dell'interesse alla riservatezza.
  4.4. In merito al calcolo del punteggio relativo all'anzianita'  di
iscrizione, si ritiene utile far presente che occorre far riferimento
alla data di iscrizione o reiscrizione negli elenchi del collocamento
obbligatorio.
  5. MODALITA' DI AVVIAMENTO A SELEZIONE.
  5.1.  Considerato  il  carattere  provinciale  della disciplina del
collocamento obbligatorio, le richieste per l'avviamento a  selezione
da  parte  di  amministrazioni  ed  enti  pubblici, anche a carattere
nazionale e regionale, devono essere rivolte all'ufficio  provinciale
del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovra'
prestare servizio.
  5.2.  Le  richieste,  che  devono  essere  limitate  alle effettive
carenze dell'ente, sono pubbliche e devono indicare, oltre agli altri
elementi gia' individuati per la procedura relativa all'avviamento  a
selezione  ex  art.  16 della legge n. 56/1987, anche la categoria di
appartenenza dei soggetti protetti.
  Si ritiene  utile  far  presente  che  per  l'individuazione  delle
qualifiche  a basso contenuto professionale occorre far riferimento a
quanto stabilito dalle commissioni regionali per l'impiego.
  5.3. Qualora non siano disponibili  lavoratori  in  possesso  delle
qualifiche   richieste,   l'ufficio   provinciale,   sentito   l'ente
interessato, avvia a selezione lavoratori in possesso  di  qualifiche
equipollenti.  Inoltre  appare utile rilevare che in caso di mancanza
di lavoratori con la qualifica  richiesta  non  appare  possibile  il
reperimento  in  altre province, considerato il carattere provinciale
del collocamento obbligatorio.
  5.4.  Sempre  in  applicazione  del  principio  della   trasparenza
dell'attivita'  amministrativa,  si  ritiene  che  anche  gli atti di
avviamento a selezione debbano essere pubblici.
  5.5. In merito all'individuazione delle  qualifiche  che  gli  enti
pubblici  devono  richiedere  agli  uffici provinciali del lavoro, si
rimanda a quanto disposto con la circolare  n.  29/89  del  4  aprile
1989,  applicativa  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni.
  5.6.  Anche  per  qunto  riguarda  i  criteri  per  l'avviamento  a
selezione si rinvia alle istruzioni di cui alle circolari applicative
dell'art. 16 della legge n. 56/1987, in quanto compatibili.
  6. SELEZIONE.
  In relazione alle modalita' della selezione che viene effettuata da
parte  degli  enti  pubblici,  si  rimanda  a  quanto stabilito nella
circolare n. 7/93 del 5 marzo 1993 del  Dipartimento  della  funzione
pubblica.  Peraltro  si  ritiene  utile  far  presente che in sede di
selezione di lavoratori invalidi, l'idoneita' al lavoro  deve  essere
verificata  tenendo  conto dei criteri generali in materia, secondo i
quali l'invalido, pur dovendo risultare idoneo a svolgere le mansioni
per le quali deve essere assunto, puo' offrire  prestazioni  ridotte,
rispetto ai soggetti non invalidi, a causa della propria minorazione.
  7. RINUNCIA.
  In  caso  di rinuncia all'avviamento a selezione senza giustificato
motivo, la commissione provinciale, in base ai poteri che la legge le
attribuisce in materia, puo' stabilire criteri generali che prevedano
eventuali  penalizzazioni  nel   punteggio   di   graduatoria   degli
interessati.
  8. ACCERTAMENTO DELLO STATO INVALIDANTE.
  8.1.  Considerato che lo stato di invalidita' e' uno degli elementi
che concorre con gli altri  alla  formazione  delle  graduatorie,  si
ritiene che - in analogia a quanto prevedeva l'art. 24 della legge 11
marzo  1988,  n.  67  - le visite di controllo della permanenza dello
stato invalidante devono essere effettuate nei confronti di  tutti  i
lavoratori invalidi, qualunque sia il loro grado di invalidita'.
  Pertanto   l'ente   pubblico   interessato,   prima   di  procedere
all'assunzione degli invalidi che hanno superato la prova  selettiva,
deve richiedere all'ufficio provinciale del lavoro che venga disposta
l'effettuazione della visita di controllo.
  8.2.  Per  gli  invalidi  che  hanno trasferito l'iscrizione in una
provincia diversa da quella di residenza, la visita di controllo deve
essere effettuata dall'autorita' sanitaria competente nel  territorio
in  cui e' ubicata la sede dell'Ufficio provinciale del lavoro presso
il quale e' stato effettuato il trasferimento.
  9.  Considerata  la  complessita'  della   materia,   le   presenti
istruzioni non possono offrire soluzione a tutte le problematiche che
si  presenteranno  in  fase  di  concreta  attuazione e, quindi, sono
suscettibili di successive integrazioni e modificazioni, in relazione
alle quali saranno gradite osservazioni e suggerimenti  da  parte  di
codesti uffici.
                                                  Il Ministro: GIUGNI