IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge  13  giugno  1935,  n.  1453,  recante  costituzione
dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e  determinazione
dei suoi compiti e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento; 
  Visto il decreto-legge 23 marzo 1993, n. 76, convertito dalla legge
20 maggio 1993, n. 152, recante modifica della misura del contributo,
dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la  carta,  previsto
dalla legge 28 marzo 1956, n. 168; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro; 
                              E M A N A 
                     Eil seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. L'Ente nazionale  per  la  cellulosa  e  per  la  carta  (ENCC),
costituito  con  legge  13  giugno  1935,  n.  1453,  e'   posto   in
liquidazione e cessa la sua attivita', salvo la gestione  a  stralcio
dei residui attivi e passivi, a  partire  dal  giorno  successivo  al
completamento dell'esecuzione del piano di liquidazione e di riordino
di cui all'articolo 2. 
Resta in carica il collegio dei revisori dei conti. 
  2. Entro quindici giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto,  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, che  ne  determina  le  funzioni  ed  i
poteri necessari  per  la  redazione  e  l'attuazione  del  piano  di
liquidazione e riordino di cui all'articolo 2, sono  nominati  uno  o
piu' liquidatori per l'ENCC e per le societa' controllate.