IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visti  l'art.  18  del  decreto-legge  17  dicembre  1986,  n. 873,
convertito, con modifiche, dalla legge 13 febbraio  1987,  n.  26,  e
recante  misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e
per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali, e  la  legge  6
agosto 1974, n. 386, dal citato articolo richiamata;
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee  e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari, e visto, in particolare, l'art. 2, comma 1,  lettera  b),
della  legge  citata  che  demanda al CIPE di elaborare gli indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il
coordinamento  delle  iniziative  delle   amministrazioni   ad   essa
interessate, nonche' per la pertecipazione finanziaria dello Stato al
bilancio comunitario;
  Vista  la  delibera adottata il 30 dicembre 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993, con la quale sono state
dettate direttive per il  proficuo  utilizzo  dei  flussi  finanziari
comunitari e nazionali;
  Vista  la  delibera  adottata  il  7 giugno 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1  luglio  1993  con  la  quale  questo
Comitato  ha  formulato  gli indirizzi generali da adottare, ai sensi
del citato art. 2 della  legge  n.  183/1987,  per  il  comparto  dei
trasporti  ed  ha  impegnato  i  Ministri  competenti  a  riferire al
Comitato stesso in ordine agli sviluppi  del  progetto  "grandi  reti
transeuropee"  ed  alle  proposte  di  schemi direttivi relativi alle
varie modalita' di trasporto al fine di definire linee  coerenti  con
le indicazioni della delibera medesima;
  Visto il documento "Europa 2000", approvato dalla Commissione delle
Comunita'  europee  in sede comunitaria il 16 ottobre 1991 e valutato
come un primo passo per l'elaborazione di uno schema globale  atto  a
favorire la coesione territoriale della Comunita' nel suo complesso;
  Visto  il  trattato  sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7
febbraio 1992 e ratificato dall'Italia con la legge 3 novembre  1992,
n.  454, che, agli articoli 129 B, C e D, definice le linee di azione
per la costituzione e lo sviluppo di reti  transeuropee  nei  settori
delle   infrastrutture   dei  trasporti,  delle  telecomunicazioni  e
dell'energia;
  Viste la comunicazione trasmessa dalla Commissione delle  Comunita'
europee  al  Consiglio il 4 dicembre 1992 sullo sviluppo futuro della
politica comune  dei  trasporti  (libro  bianco),  e  le  conclusioni
adottate  al  riguardo  -  nella  seduta  del  7-8  giugno 1993 - dal
Consiglio;
  Preso  atto  che  il  Consiglio  europeo  di  Edimburgo  dell'11-12
dicembre  1992,  nella  dichiarazione  finalizzata  a  promuovere  la
ripresa economica in Europa,  ha  individuato  specifiche  azioni  da
intraprendere nel settore delle infrastrutture dei trasporti pubblici
con  il  sostegno  comunitario,  identificando  tra  le  priorita' il
corridoio Grecia/Italia e l'alta velocita';
  Vista   la  risoluzione  A3-0067/93  sullo  sviluppo  dei  traffici
marittimi e della portualita' nei mari Adriatico e Ionio adottata dal
Parlamento europeo nella sessione plenaria del marzo 1993;
  Visto il piano generale dei trasporti, approvato  con  decreto  del
Presidente  del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale  n.  111  del  15
maggio 1986, e aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica
29  agosto  1991  pubblicato  sul  supplemento  ordinario n. 123 alla
Gazzetta Ufficiale n. 267 del 12 novembre 1992;
  Visto il progetto di relazione del gruppo degli Stati membri  delle
Comunita'   europee   "porti   e   trasporto   marittimo"   istituito
nell'ottobre 1992 al fine  di  aiutare  la  Commissione  a  preparare
proposte  per  integrare  il  settore marittimo nei suoi lavori sullo
sviluppo delle reti transeuropee e  preso  atto  che  la  Commissione
stessa   intende   al   riguardo  trasmettere  una  comunicazione  al
Consiglio;
  Visti i documenti predisposti dal Ministero della marina mercantile
sulla base dei principi indicati nel citato progetto di  relazione  e
tendenti,  tenuto  conto  dell'importanza di un armonico sviluppo dei
porti ai fini  della  realizzazione  di  una  rete  transeuropea  del
trasporto, a:
   facilitare  l'incremento  degli  scambi  intra  ed extra Comunita'
europee, inclusi gli scambi con i  Paesi  adiacenti  alla  Comunita',
ovvero  i  Paesi EFTA, i Paesi dell'Europa centrale ed orientale ed i
Paesi extra-comunitari del Mediterraneo e del Nord Africa;
   contribuire a decongestionare i corridoi terrestri e a ridurre  al
minimo  i  costi  esterni del trasporto europeo, accrescendo la quota
del trasporto marittimo rispetto al traffico  totale,  e  contribuire
allo sviluppo di sistemi di trasporto combinato e di altri sistemi ad
esso associati;
   migliorare  l'accessibilita'  e rafforzare la coesione economica e
sociale  nella  Comunita'  intensificando  i  collegamenti  marittimi
interni  della Comunita', prestando particolare attenzione alle isole
e alle regioni piu' remote della Comunita';
  Preso atto che, per quanto concerne i porti adriatici e ionici,  le
proposte  di  cui  ai  citati  documenti  risultano  in  linea con le
indicazioni della richiamata risoluzione del Parlamento europeo;
  Rilevato che  le  suddette  proposte  risultano  coerenti  con  gli
obiettivi   del   piano   generale  dei  trasporti,  in  quanto  sono
finalizzate a realizzare un ottimale collegamento dei  porti  con  le
grandi  direttrici  del  trasporto  nazionale ed internazionale, ed a
incrementare l'uso del vettore marittimo,  e  risultano  altresi'  in
linea   con   le  indicazioni  contenute  nel  d.d.l.  recante  nuove
disposizioni in materia di ordinamento portuale, gia'  approvato  dal
Senato  della  Repubblica  ed  attualmente all'esame della Camera dei
deputati;
  Considerate le esigenze di sviluppo equilibrato del territorio;
  Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di  cui  alla
delibera del 2 dicembre 1987;
  Udita  la  relazione del Sottosegretario di Stato per i trasporti e
per la marina mercantile;
                              Delibera:
  1. Ai fini della predisposizione, da parte della Commissione  delle
Comunita'   europee,  della  comunicazione  al  Consiglio  citata  in
premessa e relativa all'integrazione dei porti marittimi  nelle  reti
di   trasporto  transeuropee,  le  amministrazioni  interessate  sono
abilitate   a   proporre,   nel   rispetto  della  vigente  normativa
urbanistico-territoriale, interventi di interesse comunitario  per  i
seguenti porti:
    1) Ancona;
    2) Augusta;
    3) Bari;
    4) Brindisi;
    5) Cagliari;
    6) Catania;
    7) Civitavecchia;
    8) Genova;
    9) La Spezia;
   10) Livorno;
   11) Marina di Carrara;
   12) Napoli;
   13) Palermo;
   14) Ravenna;
   15) Savona;
   16) Taranto;
   17) Trapani;
   18) Trieste;
   19) Venezia;
   20) Area dello stretto di Messina.
  2.  Ai  sensi del punto 5 della delibera assunta da questo Comitato
il  7  giugno  1993,  citata  in  premessa,  la  realizzazione  degli
interventi  conseguenti  all'individuazione dei porti di cui al punto
precedente non determina ulteriori oneri a carico del bilancio  dello
Stato.
  Le  disponibilita'  recate  in materia da leggi settoriali di spesa
dovranno essere destinate, nell'ambito  delle  rispettive  competenze
istituzionali,  prioritariamente  alla realizzazione degli interventi
di cui alla presente delibera cofinanziati dalla CEE.
  3. Vengono riconosciuti l'interesse  comunitario  ed  il  carattere
prioritario  degli  interventi  indicati negli elenchi A e B allegati
alla presente delibera della quale formano parte integrante. Pertanto
le  amministrazioni  interessate  provvederanno  a  richiedere   alla
Commissione  delle  Comunita'  europee l'inserimento degli interventi
stessi nella lista dei progetti portuali di interesse comunitario  ed
a  richiedere  in  particolare  l'inserimento degli interventi di cui
all'elenco A nella lista dei porgetti da avviare nella prima fase, in
considerazione  della   loro   urgenza,   cantierabilita'   e   della
sussistenza delle risorse finanziarie di parte nazionale.
  Ai fini dell'inserimento nella suddetta lista dei progetti portuali
di  interesse  comunitario,  sono  altresi'  riconosciuti l'interesse
comunitario ed il carattere prioritario degli studi  di  fattibilita'
indicati  nell'elenco  C,  del  pari  allegato alla presente delibera
della quale forma anch'esso parte integrante.
  4. Per i porti elencati al  punto  1  della  presente  delibera  le
amministrazioni   competenti   potranno   richiedere  alle  autorita'
comunitarie l'inserimento,  nella  lista  dei  progetti  portuali  di
interesse  comunitario,  di  ulteriori  progetti  dotati  di autonoma
capacita'  di  finanziamento  e  dei  quali  riconoscano  l'interesse
comunitario ed il carattere prioritario.
  5.  Le amministrazioni interessate opereranno al fine di utilizzare
i finanziamenti  comunitari,  specificamente  previsti  per  le  reti
transeuropee,    congiuntamente    a   tutte   le   altre   possibili
disponibilita' di  provenienza  comunitaria,  ivi  compresi  i  fondi
strutturali.
                               Impegna
le   amministrazioni   competenti  a  sottoporre  a  questo  Comitato
eventuali modifiche agli elenchi di cui  al  precedente  punto  3  da
proporre  alla CEE anche in relazione a periodici aggiornamenti della
lista dei progetti di interesse comunitario.
   Roma, 19 ottobre 1993
                                     Il Presidente delegato: SPAVENTA
Registrata alla Corte dei conti il 4 dicembre 1993
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 180