IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visti l'art. 18 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modifiche, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 26, e recante misure urgenti per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali, e la legge 6 agosto 1974, n. 386, dal citato articolo richiamata; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, e visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b), della legge citata che demanda al CIPE di elaborare gli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria per il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa interessate, nonche' per la pertecipazione finanziaria dello Stato al bilancio comunitario; Vista la delibera adottata il 30 dicembre 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993, con la quale sono state dettate direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari comunitari e nazionali; Vista la delibera adottata il 7 giugno 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 1993 con la quale questo Comitato ha formulato gli indirizzi generali da adottare, ai sensi del citato art. 2 della legge n. 183/1987, per il comparto dei trasporti ed ha impegnato i Ministri competenti a riferire al Comitato stesso in ordine agli sviluppi del progetto "grandi reti transeuropee" ed alle proposte di schemi direttivi relativi alle varie modalita' di trasporto al fine di definire linee coerenti con le indicazioni della delibera medesima; Visto il documento "Europa 2000", approvato dalla Commissione delle Comunita' europee in sede comunitaria il 16 ottobre 1991 e valutato come un primo passo per l'elaborazione di uno schema globale atto a favorire la coesione territoriale della Comunita' nel suo complesso; Visto il trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 e ratificato dall'Italia con la legge 3 novembre 1992, n. 454, che, agli articoli 129 B, C e D, definice le linee di azione per la costituzione e lo sviluppo di reti transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia; Viste la comunicazione trasmessa dalla Commissione delle Comunita' europee al Consiglio il 4 dicembre 1992 sullo sviluppo futuro della politica comune dei trasporti (libro bianco), e le conclusioni adottate al riguardo - nella seduta del 7-8 giugno 1993 - dal Consiglio; Preso atto che il Consiglio europeo di Edimburgo dell'11-12 dicembre 1992, nella dichiarazione finalizzata a promuovere la ripresa economica in Europa, ha individuato specifiche azioni da intraprendere nel settore delle infrastrutture dei trasporti pubblici con il sostegno comunitario, identificando tra le priorita' il corridoio Grecia/Italia e l'alta velocita'; Vista la risoluzione A3-0067/93 sullo sviluppo dei traffici marittimi e della portualita' nei mari Adriatico e Ionio adottata dal Parlamento europeo nella sessione plenaria del marzo 1993; Visto il piano generale dei trasporti, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1986, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1986, e aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1991 pubblicato sul supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 12 novembre 1992; Visto il progetto di relazione del gruppo degli Stati membri delle Comunita' europee "porti e trasporto marittimo" istituito nell'ottobre 1992 al fine di aiutare la Commissione a preparare proposte per integrare il settore marittimo nei suoi lavori sullo sviluppo delle reti transeuropee e preso atto che la Commissione stessa intende al riguardo trasmettere una comunicazione al Consiglio; Visti i documenti predisposti dal Ministero della marina mercantile sulla base dei principi indicati nel citato progetto di relazione e tendenti, tenuto conto dell'importanza di un armonico sviluppo dei porti ai fini della realizzazione di una rete transeuropea del trasporto, a: facilitare l'incremento degli scambi intra ed extra Comunita' europee, inclusi gli scambi con i Paesi adiacenti alla Comunita', ovvero i Paesi EFTA, i Paesi dell'Europa centrale ed orientale ed i Paesi extra-comunitari del Mediterraneo e del Nord Africa; contribuire a decongestionare i corridoi terrestri e a ridurre al minimo i costi esterni del trasporto europeo, accrescendo la quota del trasporto marittimo rispetto al traffico totale, e contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto combinato e di altri sistemi ad esso associati; migliorare l'accessibilita' e rafforzare la coesione economica e sociale nella Comunita' intensificando i collegamenti marittimi interni della Comunita', prestando particolare attenzione alle isole e alle regioni piu' remote della Comunita'; Preso atto che, per quanto concerne i porti adriatici e ionici, le proposte di cui ai citati documenti risultano in linea con le indicazioni della richiamata risoluzione del Parlamento europeo; Rilevato che le suddette proposte risultano coerenti con gli obiettivi del piano generale dei trasporti, in quanto sono finalizzate a realizzare un ottimale collegamento dei porti con le grandi direttrici del trasporto nazionale ed internazionale, ed a incrementare l'uso del vettore marittimo, e risultano altresi' in linea con le indicazioni contenute nel d.d.l. recante nuove disposizioni in materia di ordinamento portuale, gia' approvato dal Senato della Repubblica ed attualmente all'esame della Camera dei deputati; Considerate le esigenze di sviluppo equilibrato del territorio; Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla delibera del 2 dicembre 1987; Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per i trasporti e per la marina mercantile; Delibera: 1. Ai fini della predisposizione, da parte della Commissione delle Comunita' europee, della comunicazione al Consiglio citata in premessa e relativa all'integrazione dei porti marittimi nelle reti di trasporto transeuropee, le amministrazioni interessate sono abilitate a proporre, nel rispetto della vigente normativa urbanistico-territoriale, interventi di interesse comunitario per i seguenti porti: 1) Ancona; 2) Augusta; 3) Bari; 4) Brindisi; 5) Cagliari; 6) Catania; 7) Civitavecchia; 8) Genova; 9) La Spezia; 10) Livorno; 11) Marina di Carrara; 12) Napoli; 13) Palermo; 14) Ravenna; 15) Savona; 16) Taranto; 17) Trapani; 18) Trieste; 19) Venezia; 20) Area dello stretto di Messina. 2. Ai sensi del punto 5 della delibera assunta da questo Comitato il 7 giugno 1993, citata in premessa, la realizzazione degli interventi conseguenti all'individuazione dei porti di cui al punto precedente non determina ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disponibilita' recate in materia da leggi settoriali di spesa dovranno essere destinate, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, prioritariamente alla realizzazione degli interventi di cui alla presente delibera cofinanziati dalla CEE. 3. Vengono riconosciuti l'interesse comunitario ed il carattere prioritario degli interventi indicati negli elenchi A e B allegati alla presente delibera della quale formano parte integrante. Pertanto le amministrazioni interessate provvederanno a richiedere alla Commissione delle Comunita' europee l'inserimento degli interventi stessi nella lista dei progetti portuali di interesse comunitario ed a richiedere in particolare l'inserimento degli interventi di cui all'elenco A nella lista dei porgetti da avviare nella prima fase, in considerazione della loro urgenza, cantierabilita' e della sussistenza delle risorse finanziarie di parte nazionale. Ai fini dell'inserimento nella suddetta lista dei progetti portuali di interesse comunitario, sono altresi' riconosciuti l'interesse comunitario ed il carattere prioritario degli studi di fattibilita' indicati nell'elenco C, del pari allegato alla presente delibera della quale forma anch'esso parte integrante. 4. Per i porti elencati al punto 1 della presente delibera le amministrazioni competenti potranno richiedere alle autorita' comunitarie l'inserimento, nella lista dei progetti portuali di interesse comunitario, di ulteriori progetti dotati di autonoma capacita' di finanziamento e dei quali riconoscano l'interesse comunitario ed il carattere prioritario. 5. Le amministrazioni interessate opereranno al fine di utilizzare i finanziamenti comunitari, specificamente previsti per le reti transeuropee, congiuntamente a tutte le altre possibili disponibilita' di provenienza comunitaria, ivi compresi i fondi strutturali. Impegna le amministrazioni competenti a sottoporre a questo Comitato eventuali modifiche agli elenchi di cui al precedente punto 3 da proporre alla CEE anche in relazione a periodici aggiornamenti della lista dei progetti di interesse comunitario. Roma, 19 ottobre 1993 Il Presidente delegato: SPAVENTA Registrata alla Corte dei conti il 4 dicembre 1993 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 180