IL MINISTRO
                      DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463;
  Visto l'art. 9, comma 8, della legge 5 giugno 1990, n. 148;
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione in data  22
luglio  1983  nonche'  la relativa ordinanza in pari data concernente
l'attuazione del tempo prolungato nelle scuole  secondarie  di  primo
grado;
  Visto  l'art.  12  del  decreto  del Presidente della Repubblica 10
aprile 1987, n. 209;
  Visto  l'art.  17  del  decreto-legge  18  gennaio  1993,   n.   8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68;
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione al citato art. 17;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Individuazione del personale docente
            avente diritto al servizio di mensa gratuita
  1.  L'individuazione  del  personale insegnante avente diritto alla
fruizione  gratuita  del  servizio  di  mensa  viene  effettuato  dai
provveditori  agli  studi  secondo  le  modalita' stabilite dai commi
seguenti.
  2. Nelle sezioni di scuola  materna  funzionanti  secondo  l'orario
previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463,
ha  diritto al servizio di mensa gratuita l'insegnante in servizio in
ciascuna  sezione  durante  la  refezione.   Laddove,   per   effetto
dell'orario  di  funzionamento  adottato  dalle singole scuole, nella
sezione  risultino  presenti  contemporaneamente  due  insegnanti  ha
diritto al servizio di mensa gratuito l'insegnante assegnato al turno
pomeridiano.
  3.  Hanno  diritto  al  servizio  di  mensa gratuito gli insegnanti
elementari assegnati a classi funzionanti a tempo pieno ed  a  classi
che   svolgano  un  orario  settimanale  delle  attivita'  didattiche
superiore alle 24 ore con rientri pomeridiani, i quali  siano  tenuti
ad   effettuare   l'assistenza   educativa   alla  mensa  nell'ambito
dell'orario di insegnamento.
  4. Ha diritto al servizio di mensa gratuito per ciascuna classe  di
scuola  media  a tempo prolungato, che preveda l'organizzazione della
mensa, l'insegnante assegnato sulla base dell'orario scolastico  alle
attivita'  interscuola;  ha  altresi' diritto al suddetto servizio di
mensa gratuito l'insegnante incaricato dei compiti  di  assistenza  e
vigilanza  sugli alunni per ciascuna classe di scuola media che attua
la sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  419/1974  con  impegno  orario  pomeridiano ed
organizzazione della mensa.