IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n.  412,  il
quale,   nell'ambito   di   misure   finalizzate   al   rafforzamento
dell'attivita'  di  controllo  delle  prescrizioni  mediche,  dispone
l'adozione della numerazione dei bollini delle specialita' medicinali
prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Considerato  che il sistema di numerazione anzidetto costituisce un
elemento integrativo del sistema  di  sicurezza  introdotto  mediante
l'adozione  dei  bollini  autoadesivi  a lettura automatica di cui al
decreto del Ministro della sanita' del 29 febbraio  1988,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 5 aprile
1988,  del quale rafforza ed amplifica gli intenti di contrasto delle
frodi in danno del Servizio  sanitario  nazionale,  investendo  anche
l'area  del controllo della lecita provenienza dei medicinali, ed as-
sume altresi', nel contesto delle misure di cui alla citata legge  n.
412/1991,   una  ulteriore  funzione  strumentale  riferita  in  modo
specifico al momento del  controllo  domiciliare  per  l'accertamento
dell'effettiva  fornitura  del  farmaco  nonche' per il controllo del
corretto impiego dello stesso;
  Rilevato  inoltre  che  la  numerazione  risponde,  oltre  che   ai
richiamati   obiettivi   di   contrasto   degli   abusi  e  di  altri
comportamenti  fraudolenti,  anche  a   fondamentali   obiettivi   di
farmacovigilanza   e   di  garanzia  della  qualita'  dell'assistenza
farmaceutica;
  Ritenuto,  in  relazione  a  quanto  precede,  che  la  numerazione
progressiva  identificativa  debba  estendersi  necessariamente  alla
confezione  esterna  della  specialita'  medicinale  e  debba  essere
operata  secondo  procedure  e con metodiche che garantiscano la piu'
rigorosa osservanza dei principi del trattamento delle carte valori;
  Visto il citato decreto del Ministro della sanita' del 29  febbraio
1988 nonche' il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro  del lavoro e della previdenza sociale n. 350 dell'11 luglio
1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto  1988,
a  norma  dei  quali  e'  stato  definito  l'intervento dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato nella  fornitura  del  bollino  delle
specialita'  medicinali  e del ricettario standardizzato del Servizio
sanitario  nazionale  a  garanzia  dell'osservanza  dei  principi  di
sicurezza sopra richiamati;
  Considerato   inoltre   che   l'effettiva  diffusione  dei  sistemi
automatici di rilevazione dei dati offre l'opportunita'  di  adeguare
sin  da  ora  la disciplina di cui al richiamato decreto del Ministro
della sanita' del 29 febbraio 1988 in modo da eliminare l'indicazione
sul bollino  del  prezzo  di  vendita  al  pubblico  e  del  relativo
provvedimento  CIP,  ferma restando l'indicazione del prezzo su altra
parte della confezione ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del  decreto-
legge  12  settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella
legge 11 novembre 1983, n. 638, realizzando con cio' gli obiettivi di
razionalizzazione  previsti  dall'art.  12  della  citata  legge   n.
638/1983   ed   auspicati  dagli  operatori  del  settore  in  quanto
funzionali alla ottimizzazione dei sistemi automatici di controllo;
  Considerata inoltre la necessita' di garantire, per le finalita' di
cui all'art. 4, comma 4,  della  richiamata  legge  n.  412/1991,  il
ricorso  ai  predetti  sistemi  automatici  di controllo anche per le
confezioni destinate all'impiego presso  le  strutture  del  Servizio
sanitario nazionale nonche' di avviare concretamente l'attuazione del
disposto  dell'art.  12,  comma  9, lettera c), della citata legge n.
638/1983,  che  prevede  l'estensione  delle  predette  tecniche   di
codifica  anche  agli  altri  prodotti  e  presidi  comunque  erogati
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
  Ravvisata  l'opportunita'  di   assicurare   tempi   adeguati   per
l'organizzazione  dei  settori  produttivi  e distributivi coinvolti,
onde evitare turbative nel flusso ordinario delle prestazioni  e  per
permettere lo smaltimento delle scorte presso l'industria e presso le
aziende di distribuzione intermedia e finale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
        Istituzione del sistema di numerazione identificativa
  1.  Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e' istituito, con riferimento alla generalita' delle  confezioni
delle  specialita'  medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio
sanitario  nazionale,   un   sistema   di   numerazione   progressiva
identificativa  del  singolo  pezzo  della  confezione medesima. Alla
generalita' delle predette confezioni si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Ministro della sanita' del  29  febbraio  1988  in
materia di adozione del bollino autoadesivo di sicurezza.
  2.  Il  predetto  sistema  di  numerazione e' gestito e controllato
dall'Istituto Poligrafico e  Zecca  dello  Stato,  nell'ambito  delle
attribuzioni  gia'  assunte  dall'Istituto in materia di produzione e
fornitura del bollino e del ricettario  standardizzato  del  Servizio
sanitario nazionale.
  3. Allo scopo di assicurare la univocita' della identificazione del
singolo  pezzo della confezione, il numero di cui al precedente comma
1  e'  attribuito  con  riferimento  a  ciascuna   confezione   della
specialita' medicinale ed e' composto da otto cifre, precedute da una
eventuale  lettera  alfabetica qualora si superino i cento milioni di
unita'  di  prodotto.   Per   le   medesime   finalita'   il   numero
identificativo  e'  stampato con sistemi indelebili sul bollino e sul
confezionamento esterno della specialita' medicinale.  Le  operazioni
di  stampa  del  numero  identificativo  sul bollino e su altra parte
della confezione esterna devono essere  eseguite  nel  piu'  rigoroso
rispetto del regime di sicurezza proprio del trattamento delle carte-
valori.  Per  consentire  un  uniforme trattamento di numerazione, il
bollino deve essere di tipo standardizzato con posizione  trasversale
rispetto alla bobina di supporto.
  4.  La  stampa  del  numero  identificativo  attribuito a norma del
precedente comma 3 sul bollino deve essere effettuata,  nel  rispetto
delle  prescrizioni  tecniche  di  cui  al decreto del Ministro della
sanita' del 29 febbraio 1988, utilizzando l'area 5 come  definita  al
punto  3 del disciplinare tecnico allegato al decreto medesimo. A tal
fine con efficacia dal 1  gennaio 1994 sono abrogate le  disposizioni
di  cui  all'art.  2,  comma  1,  lettera  c)  e  comma 4 del decreto
ministeriale del 29 febbraio 1988, nonche' le specifiche  di  cui  al
punto  3  del  disciplinare  tecnico  relative  alle  indicazioni  da
riportare nell'area 5 del bollino. Restano ferme le  disposizioni  di
cui  art.  12,  comma 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638,
riguardanti  l'obbligo  della  indicazione  a  stampa  del  prezzo di
vendita al pubblico su altra parte della confezione esterna.