IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 4, comma 4, della legge 31 dicembre 1991, n. 412, il quale, nell'ambito di misure finalizzate al rafforzamento dell'attivita' di controllo delle prescrizioni mediche, dispone l'adozione della numerazione dei bollini delle specialita' medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Considerato che il sistema di numerazione anzidetto costituisce un elemento integrativo del sistema di sicurezza introdotto mediante l'adozione dei bollini autoadesivi a lettura automatica di cui al decreto del Ministro della sanita' del 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 5 aprile 1988, del quale rafforza ed amplifica gli intenti di contrasto delle frodi in danno del Servizio sanitario nazionale, investendo anche l'area del controllo della lecita provenienza dei medicinali, ed as- sume altresi', nel contesto delle misure di cui alla citata legge n. 412/1991, una ulteriore funzione strumentale riferita in modo specifico al momento del controllo domiciliare per l'accertamento dell'effettiva fornitura del farmaco nonche' per il controllo del corretto impiego dello stesso; Rilevato inoltre che la numerazione risponde, oltre che ai richiamati obiettivi di contrasto degli abusi e di altri comportamenti fraudolenti, anche a fondamentali obiettivi di farmacovigilanza e di garanzia della qualita' dell'assistenza farmaceutica; Ritenuto, in relazione a quanto precede, che la numerazione progressiva identificativa debba estendersi necessariamente alla confezione esterna della specialita' medicinale e debba essere operata secondo procedure e con metodiche che garantiscano la piu' rigorosa osservanza dei principi del trattamento delle carte valori; Visto il citato decreto del Ministro della sanita' del 29 febbraio 1988 nonche' il decreto del Ministro della sanita' di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 350 dell'11 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1988, a norma dei quali e' stato definito l'intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nella fornitura del bollino delle specialita' medicinali e del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale a garanzia dell'osservanza dei principi di sicurezza sopra richiamati; Considerato inoltre che l'effettiva diffusione dei sistemi automatici di rilevazione dei dati offre l'opportunita' di adeguare sin da ora la disciplina di cui al richiamato decreto del Ministro della sanita' del 29 febbraio 1988 in modo da eliminare l'indicazione sul bollino del prezzo di vendita al pubblico e del relativo provvedimento CIP, ferma restando l'indicazione del prezzo su altra parte della confezione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638, realizzando con cio' gli obiettivi di razionalizzazione previsti dall'art. 12 della citata legge n. 638/1983 ed auspicati dagli operatori del settore in quanto funzionali alla ottimizzazione dei sistemi automatici di controllo; Considerata inoltre la necessita' di garantire, per le finalita' di cui all'art. 4, comma 4, della richiamata legge n. 412/1991, il ricorso ai predetti sistemi automatici di controllo anche per le confezioni destinate all'impiego presso le strutture del Servizio sanitario nazionale nonche' di avviare concretamente l'attuazione del disposto dell'art. 12, comma 9, lettera c), della citata legge n. 638/1983, che prevede l'estensione delle predette tecniche di codifica anche agli altri prodotti e presidi comunque erogati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; Ravvisata l'opportunita' di assicurare tempi adeguati per l'organizzazione dei settori produttivi e distributivi coinvolti, onde evitare turbative nel flusso ordinario delle prestazioni e per permettere lo smaltimento delle scorte presso l'industria e presso le aziende di distribuzione intermedia e finale; Decreta: Art. 1. Istituzione del sistema di numerazione identificativa 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' istituito, con riferimento alla generalita' delle confezioni delle specialita' medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, un sistema di numerazione progressiva identificativa del singolo pezzo della confezione medesima. Alla generalita' delle predette confezioni si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanita' del 29 febbraio 1988 in materia di adozione del bollino autoadesivo di sicurezza. 2. Il predetto sistema di numerazione e' gestito e controllato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni gia' assunte dall'Istituto in materia di produzione e fornitura del bollino e del ricettario standardizzato del Servizio sanitario nazionale. 3. Allo scopo di assicurare la univocita' della identificazione del singolo pezzo della confezione, il numero di cui al precedente comma 1 e' attribuito con riferimento a ciascuna confezione della specialita' medicinale ed e' composto da otto cifre, precedute da una eventuale lettera alfabetica qualora si superino i cento milioni di unita' di prodotto. Per le medesime finalita' il numero identificativo e' stampato con sistemi indelebili sul bollino e sul confezionamento esterno della specialita' medicinale. Le operazioni di stampa del numero identificativo sul bollino e su altra parte della confezione esterna devono essere eseguite nel piu' rigoroso rispetto del regime di sicurezza proprio del trattamento delle carte- valori. Per consentire un uniforme trattamento di numerazione, il bollino deve essere di tipo standardizzato con posizione trasversale rispetto alla bobina di supporto. 4. La stampa del numero identificativo attribuito a norma del precedente comma 3 sul bollino deve essere effettuata, nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministro della sanita' del 29 febbraio 1988, utilizzando l'area 5 come definita al punto 3 del disciplinare tecnico allegato al decreto medesimo. A tal fine con efficacia dal 1 gennaio 1994 sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) e comma 4 del decreto ministeriale del 29 febbraio 1988, nonche' le specifiche di cui al punto 3 del disciplinare tecnico relative alle indicazioni da riportare nell'area 5 del bollino. Restano ferme le disposizioni di cui art. 12, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, riguardanti l'obbligo della indicazione a stampa del prezzo di vendita al pubblico su altra parte della confezione esterna.