In relazione a taluni quesiti sull'applicazione  dell'art.  1  del
decreto-legge 2 dicembre 1993, n. 488, questo Ministero, d'intesa con
le  altre amministrazioni interessate (Ministeri degli affari esteri,
del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato) ritiene
opportuno fare presente quanto segue.
   I crediti documentari irrevocabili  aperti  dalle  banche  libiche
sulle  casse  delle  banche  residenti  a fronte di esportazioni e di
altre prestazioni che gli operatori italiani  si  sono  a  suo  tempo
impegnati  a  fornire  a soggetti libici, sono liberamente eseguibili
dalle banche  stesse,  sempreche'  risultino  essere  stati  disposti
anteriormente al 2 dicembre 1993.
   Resta  inteso  che  analoghi crediti aperti successivamente a tale
data non potranno in  nessun  caso  dar  luogo  all'anticipazione  di
risorse  finanziarie in favore degli istituti libici ordinanti; detti
crediti dovranno essere regolati nell'ambito delle disponibilita'  di
cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge sopra richiamato.
                                         Il direttore generale: MAZZA