IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni concernenti i crediti commerciali vantati da  piccole  e
medie imprese nei confronti dell'EFIM e delle societa' controllate; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro  delle  finanze  e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Nei confronti delle piccole e medie imprese individuate al punto
2.2. della decisione della Commissione delle Comunita'  europee  92/C
213/02 adottata in data 20 maggio 1992, creditrici del soppresso EFIM
e delle societa' dal medesimo  controllate,  per  le  quali  a  norma
dell'articolo  6  del  decreto-legge  19  dicembre  1992,   n.   487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993,  n.  33,
opera, a decorrere dal 18 luglio 1992, la sospensione  del  pagamento
dei crediti da esse vantati,  sono  sospesi  i  termini  relativi  ai
versamenti delle imposte gravanti sul reddito  e  sul  patrimonio  di
impresa,  nonche'  l'imposta  sul  valore  aggiunto,  da  versarsi  o
iscritte a ruolo. 
  2. La sospensione dei versamenti  e'  ammessa  fino  a  concorrenza
dell'ammontare dei crediti vantati, come risultano  dai  decreti  del
Ministro del tesoro di approvazione dell'elenco dei crediti  ammessi,
ovvero da  documentazione  avente  data  certa  ed  asseverata  dagli
amministratori responsabili delle societa' creditrici. 
  3. La sospensione del  pagamento  delle  imposte  avra'  la  stessa
durata della sospensione del  pagamento  dei  debiti  delle  societa'
controllate dall'EFIM, a norma dell'art. 6,  comma  1,  del  decreto-
legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni,  dalla
legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non potra' essere protratta
oltre il 20 gennaio 1995. 
  4. All'onere complessivo derivante dall'applicazione  del  presente
articolo, valutato in lire 110 miliardi per l'anno 1994, si  provvede
mediante riduzione, per il solo  anno  1994,  dell'autorizzazione  di
spesa recata dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 19  dicembre
1992, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 
33. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.