Il MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 21 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del  16
marzo  1987,  il  quale  prevede  che  negli  anni  caratterizzati da
condizioni  climatiche   eccezionali   gli   Stati   membri   possono
autorizzare  l'acidificazione  dei  prodotti  vitivinicoli nelle zone
viticole CIb;
  Visto, in particolare, il paragrafo 3  del  precitato  art.  21  il
quale  prevede  che l'acidificazione e l'arricchimento, salvo deroghe
da decidersi caso per  caso,  sono  operazioni  che  si  escludono  a
vicenda;
  Tenuto  conto  che  il dipartimento all'agricoltura e alimentazione
della provincia autonoma di Trento  e  l'assessorato  all'agricoltura
della  provincia  autonoma  di Bolzano hanno segnalato che nei propri
territori si sono verificate condizioni climatiche  tali  da  rendere
necessario,  nella  corrente  campagna  vitivinicola,  acidificare il
mosto di  uve  parzialmente  fermentato,  il  vino  nuovo  ancora  in
fermentazione ed il vino;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Nella campagna vitivinicola 1993-94 e' consentito acidificare i
prodotti citati in premessa  ottenuti  da  uve  raccolte  nelle  aree
viticole delle province autonome di Trento e Bolzano.
  2.  Le  operazioni  di  acidificazione  debbono  essere  effettuate
secondo le  modalita'  ed  entro  i  limiti  massimi  previsti  dalla
regolamentazione comunitaria e nazionale.
  3.  Ai  sensi  dell'art.  21,  paragrafo  3, del regolamento CEE n.
822/87 l'acidificazione e  l'arricchimento  sono  operazioni  che  si
escludono a vicenda.
  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in  vigore  il  giorno  della  sua
pubblicazione.
   Roma, 4 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA