IL DIRETTORE GENERALE
                   DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che per le formalita'  da  eseguirsi  presso  il  pubblico
registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con
sottoscrizione  autenticata o accertata giudizialmente, la richiamata
legge, all'art. 1, istituisce l'imposta erariale di  trascrizione  da
corrispondersi al momento stesso della richiesta;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del decreto
ministeriale 16 aprile 1987, n.  310,  attuativo  delle  disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1977, n.
952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve
effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla  sezione  di tesoreria
provinciale dello Stato, con imputazione  al  capo  VIII,  cap.  1236
dello  stato  di previsione delle entrate statali del rispettivo anno
finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le  richieste
di formalita' sono state presentate;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n.  952, cosi' modificato dall'art. 8- bis del decreto-legge 2
ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1  dicembre  1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1, della legge 9 luglio 1990, n. 187;
  Considerato  che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto che anche il mancato versamento dell'imposta entro  il
giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, puo' comportare
sanzioni   a   carico   del   conservatore   del   pubblico  registro
automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art.  2  della
legge  23  dicembre  1977,  n.  952,  alle disposizioni in materia di
registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Atteso che, il procuratore  generale  della  Repubblica  presso  la
corte  di  appello  di  Brescia,  con  nota  del  6 novembre 1993, ha
segnalato nei giorni 4 e 5 novembre 1993  l'irregolare  funzionamento
degli  uffici  del  pubblico  registro automobilistico di Brescia per
l'avvio delle nuove procedure automatizzate e,  conseguentemente,  il
mancato   rispetto   dei   termini   previsti  per  la  liquidazione,
riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale  di
trascrizione;
  Ritenuto  che  la  suesposta  causa  deve  considerarsi  evento  di
carattere eccezionale;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertata, nei giorni 4
e 5 novembre 1993 la mancata riscossione della  imposta  erariale  di
trascrizione  per le formalita' che andavano eseguite entro tale data
nonche' il mancato versamento all'erario dell'imposta da effettuarsi,
nello  stesso  termine,  presso  l'ufficio  provinciale  del pubblico
registro automobilistico di Brescia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 dicembre 1993
                                         Il direttore generale: ROXAS