IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, recante l'attuazione della direttiva 89/397/CEE relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, che prevede l'emanazione di un apposito decreto per l'indicazione dei prodotti alimentari deteriorabili ai quali si applica il regime di controlli microbiologici ufficiali specificato nello stesso articolo; Visto l'articolo 223, commi 1 e 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; Vista l'ordinanza ministeriale 11 ottobre 1978, concernente i limiti massimi di cariche microbiche nelle sostanze alimentari e nelle bevande, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 18 dicembre 1978; Considerato che, per quanto riguarda gli alimenti non confezionati possono ritenersi, fra gli altri, deteriorabili i prodotti alimentari, non sottoposti a processi di stabilizzazione, costituiti in parte o in tutto da latte e derivati del latte, da prodotti di uovo, carni, pesce, molluschi e crostacei edibili, nonche' da prodotti ortofrutticoli freschi refrigerati e non; Considerato che la deteriorabilita' di altri prodotti alimentari sfusi diversi da quelli citati, non sottoposti a processi di stabilizzazione dipende, in particolare, dalla concentrazione idrogenionica (pH) e dall'attivita' dell'acqua (aW), proprieta' che possono essere determinate con rapidita' mediante idonea strumentazione; Ritenuto di provvedere all'emanazione delle disposizioni necessarie per assicurare l'univoca identificazione delle sostanze alimentari deteriorabili, al fine di assicurare la corretta effettuazione dei controlli microbiologici dei prodotti alimentari deteriorabili nonche' per coordinare con il presente provvedimento le norme recate dalla citata ordinanza ministeriale in data 11 ottobre 1978; Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' in data 13 luglio 1992 e 8 luglio 1993; Vista la comunicazione effettuata in data 21 luglio 1993 alla Commissione CEE in adempienza alle prescrizioni della direttiva 83/189/CEE del 18 marzo 1983, modificata dalla direttiva 88/182/CEE del 22 marzo 1988, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche; Vista la comunicazione della Commissione CEE in data 22 ottobre 1993; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini degli accertamenti analitici di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, per prodotti alimentari deteriorabili si intendono: a) i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali al consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la dicitura "da consumarsi entro .." ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; b) i prodotti a base di carne che non abbiano subito un trattamento completo e presentino pertanto le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: 1) aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; oppure 2) aW superiore a 0,91; oppure 3) pH uguale o superiore a 4,5; c) i prodotti alimentari sfusi e quelli posti in involucro protettivo destinati alla vendita previo frazionamento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori a tre mesi (quali sterilizzazione, disidratazione, affumicatura, aggiunta di soluti e/o di conservativi antimicrobici, altri trattamenti di pari effetto) costituiti in tutto o in parte da: 1) latte, ivi compreso quello parzialmente concentrato; 2) derivati del latte quali: crema di latte, formaggi freschi spalmabili, formaggi freschi a pasta filata preincartati di cui all'art. 1, comma 2, del decreto- legge 11 aprile 1986, n. 98, convertito nella legge 11 giugno 1986, n. 252, modificato dall'art. 23 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, latticini freschi, formaggi molli senza crosta, formaggi molli con crosta a stagionatura non superiore a sessanta giorni, formaggi erborinati; 3) carni fresche e preparazioni gastronomiche fresche a base di carni fresche; 4) prodotti della pesca freschi, nonche' alimenti compositi freschi e preparazioni gastronomiche a base di prodotti della pesca; 5) prodotti d'uovo, freschi o pastorizzati, nonche' alimenti compositi e di pasticceria e preparazioni gastronomiche, a base di prodotti d'uovo; 6) prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non; 7) paste fresche con ripieno destinate ad essere vendute allo stato sfuso ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109. 2. Qualora sorgano dubbi sulla deteriorabilita' di qualche prodotto fra quelli di cui al comma 1, lettera c), l'accertamento della stessa viene effettuato in laboratorio tenendo conto del fatto che sono considerati non deteriorabili gli alimenti non preconfezionati ne' sottoposti a trattamento conservativo idoneo ad ottenerne una conservazione per periodi non inferiori a tre mesi che presentino: a) pH uguale o inferiore a 4,5 e/o b) aW uguale o inferiore a 0,85. 3. I campioni dei prodotti alimentari deteriorabili di cui al comma 1 vanno mantenuti dal momento del prelievo al momento in cui viene iniziata l'analisi ad una temperatura, ove non diversamente previsto da norme vigenti, non puperiore a + 4 C e non inferiore a 0 C. I prodotti alimentari congelati vanno mantenuti a - 15 C e quelli surgelati a - 18 C. 4. Il trasporto dei campioni deve essere effettuato sin dal momento del prelievo in contenitori atti a garantire il mantenimento della temperatura entro i valori indicati al comma 2.