IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  1993,  n.  123,  recante
l'attuazione   della   direttiva  89/397/CEE  relativa  al  controllo
ufficiale dei prodotti alimentari ed, in particolare, l'art. 4, comma
1, che prevede l'emanazione di un apposito decreto per  l'indicazione
dei  prodotti  alimentari deteriorabili ai quali si applica il regime
di  controlli  microbiologici  ufficiali  specificato  nello   stesso
articolo;
  Visto  l'articolo  223,  commi 1 e 3, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale  approvato
con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
  Vista  l'ordinanza  ministeriale  11  ottobre  1978,  concernente i
limiti massimi di cariche  microbiche  nelle  sostanze  alimentari  e
nelle  bevande,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 351 del 18
dicembre 1978;
  Considerato che, per quanto riguarda gli alimenti non  confezionati
possono   ritenersi,   fra   gli   altri,  deteriorabili  i  prodotti
alimentari, non sottoposti a processi di stabilizzazione,  costituiti
in  parte  o  in  tutto da latte e derivati del latte, da prodotti di
uovo,  carni,  pesce,  molluschi  e  crostacei  edibili,  nonche'  da
prodotti ortofrutticoli freschi refrigerati e non;
  Considerato  che  la  deteriorabilita' di altri prodotti alimentari
sfusi  diversi  da  quelli  citati,  non  sottoposti  a  processi  di
stabilizzazione   dipende,   in   particolare,  dalla  concentrazione
idrogenionica (pH) e dall'attivita' dell'acqua (aW),  proprieta'  che
possono    essere   determinate   con   rapidita'   mediante   idonea
strumentazione;
  Ritenuto di provvedere all'emanazione delle disposizioni necessarie
per assicurare l'univoca identificazione  delle  sostanze  alimentari
deteriorabili,  al  fine  di assicurare la corretta effettuazione dei
controlli  microbiologici  dei  prodotti   alimentari   deteriorabili
nonche'  per coordinare con il presente provvedimento le norme recate
dalla citata ordinanza ministeriale in data 11 ottobre 1978;
  Visti i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' in  data
13 luglio 1992 e 8 luglio 1993;
  Vista  la  comunicazione  effettuata  in  data  21 luglio 1993 alla
Commissione CEE  in  adempienza  alle  prescrizioni  della  direttiva
83/189/CEE  del  18 marzo 1983, modificata dalla direttiva 88/182/CEE
del 22 marzo 1988,  che  prevede  una  procedura  d'informazione  nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione CEE in data 22 ottobre
1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini degli accertamenti analitici di cui all'art. 4, comma 1,
del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123, per prodotti alimentari
deteriorabili si intendono:
    a) i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali  al
consumatore,  il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta
giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con  la
dicitura "da consumarsi entro .." ai sensi dell'art. 10, comma 2, del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
    b)  i  prodotti  a  base  di  carne  che  non  abbiano  subito un
trattamento   completo   e   presentino    pertanto    le    seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
    1) aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2;
          oppure
    2) aW superiore a 0,91;
          oppure
    3) pH uguale o superiore a 4,5;
    c)  i  prodotti  alimentari  sfusi  e  quelli  posti in involucro
protettivo destinati  alla  vendita  previo  frazionamento  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  3,  del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, non sottoposti a congelazione o a trattamenti atti a determinare
la conservazione allo stato sfuso per periodi superiori  a  tre  mesi
(quali  sterilizzazione,  disidratazione,  affumicatura,  aggiunta di
soluti e/o di conservativi antimicrobici, altri trattamenti  di  pari
effetto) costituiti in tutto o in parte da:
    1) latte, ivi compreso quello parzialmente concentrato;
    2) derivati del latte quali:
     crema  di latte, formaggi freschi spalmabili, formaggi freschi a
pasta filata preincartati di cui all'art. 1, comma  2,  del  decreto-
legge  11  aprile 1986, n. 98, convertito nella legge 11 giugno 1986,
n. 252, modificato dall'art. 23 del decreto  legislativo  27  gennaio
1992,  n.  109,  latticini  freschi,  formaggi  molli  senza  crosta,
formaggi molli con crosta a stagionatura  non  superiore  a  sessanta
giorni, formaggi erborinati;
    3)  carni  fresche e preparazioni gastronomiche fresche a base di
carni fresche;
    4) prodotti  della  pesca  freschi,  nonche'  alimenti  compositi
freschi e preparazioni gastronomiche a base di prodotti della pesca;
    5)  prodotti  d'uovo,  freschi  o  pastorizzati, nonche' alimenti
compositi e di pasticceria e preparazioni gastronomiche,  a  base  di
prodotti d'uovo;
    6) prodotti ortofrutticoli freschi, refrigerati e non;
    7)  paste  fresche  con  ripieno destinate ad essere vendute allo
stato sfuso ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera c),  del  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
 2.  Qualora sorgano dubbi sulla deteriorabilita' di qualche prodotto
fra quelli di cui al comma 1, lettera c), l'accertamento della stessa
viene effettuato in laboratorio tenendo  conto  del  fatto  che  sono
considerati  non  deteriorabili  gli alimenti non preconfezionati ne'
sottoposti  a  trattamento  conservativo  idoneo  ad  ottenerne   una
conservazione per periodi non inferiori a tre mesi che presentino:
    a) pH uguale o inferiore a 4,5 e/o
    b) aW uguale o inferiore a 0,85.
  3. I campioni dei prodotti alimentari deteriorabili di cui al comma
1  vanno  mantenuti  dal momento del prelievo al momento in cui viene
iniziata l'analisi ad una temperatura, ove non diversamente  previsto
da  norme  vigenti,  non puperiore a + 4 ŒC e non inferiore a 0 ŒC. I
prodotti alimentari congelati vanno mantenuti a  -  15  ŒC  e  quelli
surgelati a - 18 ŒC.
  4. Il trasporto dei campioni deve essere effettuato sin dal momento
del  prelievo  in  contenitori atti a garantire il mantenimento della
temperatura entro i valori indicati al comma 2.