IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la domanda in data 30 ottobre 1992 con la quale la societa' Etna Cavagrande S.p.a., con sede in Riposto, corso Italia n. 206, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi "Cavagrande" sgorgante nella concessione mineraria "Etna Cavagrande" ricadente nel territorio dei comuni di S. Alfio e Milo (Catania); Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, 542; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993; Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924; Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927; Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1856; Esaminata la documentazione allegata alla domanda; Sentito il parere della quarta sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 22 settembre 1993; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.