IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 novembre 1993, n. 483, recante, fra l'altro, disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ed, in particolare: l'art. 1, con cui si dispone che la Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro; l'art. 3, con cui si dispone: a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire 30.000 miliardi; b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato; c) che il netto ricavo dell'emissione e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, che corrispondera' un interesse ad un tasso, determinato con decreto del Ministro del tesoro, tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo; l'art. 2, con cui si dispone che il debito del Tesoro sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in apposito conto di transito e convertito entro trenta giorni in titoli di Stato, con le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca d'Italia; Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 novembre 1993, n. 445 (recante disposizioni per l'assestamento del bilancio), con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visto l'art. 7 della citata legge n. 483/1993, con cui si e' stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della legge stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei titoli da destinarsi alle finalita' di cui all'art. 3 della citata legge n. 483/1993, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro poliennali, della durata di trenta anni, per l'importo di lire 6.000 miliardi, a valere sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni: Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalita' di cui all'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 483, e' disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, per l'importo di nominali lire 6.000 miliardi, alle seguenti condizioni: durata: trenta anni; godimento: 22 dicembre 1993; prezzo d'emissione: 92,50 per cento; tasso d'interesse: 8,50% annuo, pagabile in due semestralita' posticipate, il 22 giugno e il 22 dicembre di ogni anno; rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 2023.