IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  26  novembre  1993, n. 483, recante, fra l'altro,
disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia
per il servizio di tesoreria, ed, in particolare:
   l'art. 1, con cui si  dispone  che  la  Banca  d'Italia  non  puo'
concedere anticipazioni di alcun tipo al Tesoro;
   l'art. 3, con cui si dispone:
     a) che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge
medesima,  il  Ministro del tesoro procede all'emissione di titoli da
collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno lire
30.000 miliardi;
     b) che tali titoli recheranno rendimenti corrispondenti a quelli
di mercato;
     c) che il netto ricavo dell'emissione  e'  iscritto  all'entrata
del  bilancio  statale  ed  e' riassegnato ad apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro  per  essere
versato  in  un  conto  transitorio  presso  la  Banca  d'Italia, che
corrispondera' un interesse ad un tasso, determinato con decreto  del
Ministro  del  tesoro,  tale  da  compensare  l'onere  per  interessi
derivante dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo;
   l'art. 2, con cui si dispone che il debito del  Tesoro  sul  conto
corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale
risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento
dei  titoli di cui al richiamato art. 3, viene trasferito in apposito
conto di transito e convertito  entro  trenta  giorni  in  titoli  di
Stato,  con  le caratteristiche ivi indicate, da assegnare alla Banca
d'Italia;
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,   ad   effettuare   operazioni  di  indebitamento  anche
attraverso  l'emissione  di  buoni   del   Tesoro   poliennali,   con
l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata  ogni
caratteristica,  condizione  e  modalita'  di emissione dei titoli da
emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in
particolare l'ottavo comma dell'art. 3, come sostituito  dall'art.  2
della  legge  9  novembre  1993,  n.  445  (recante  disposizioni per
l'assestamento del bilancio), con  cui  si  e'  stabilito  il  limite
massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto  l'art.  7  della  citata  legge  n.  483/1993, con cui si e'
stabilito che l'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 della
legge stessa si aggiunge all'importo massimo di emissione dei  titoli
pubblici indicato nella predetta legge n. 501/1992;
  Ritenuto  opportuno,  per  il  reperimento dei titoli da destinarsi
alle finalita' di cui all'art. 3  della  citata  legge  n.  483/1993,
procedere  ad  un'emissione  di  buoni  del  Tesoro poliennali, della
durata di trenta anni, per l'importo di lire 6.000 miliardi, a valere
sull'ammontare di lire 30.000 miliardi di cui al medesimo articolo;
  Visto  l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto  1982,
n.  526, e per le finalita' di cui all'art. 3 della legge 26 novembre
1993, n. 483, e' disposta l'emissione dei buoni del Tesoro poliennali
al portatore, da collocare presso la Banca d'Italia, per l'importo di
nominali lire 6.000 miliardi, alle seguenti condizioni:
   durata: trenta anni;
   godimento: 22 dicembre 1993;
   prezzo d'emissione: 92,50 per cento;
   tasso d'interesse: 8,50%  annuo,  pagabile  in  due  semestralita'
posticipate, il 22 giugno e il 22 dicembre di ogni anno;
   rimborso: in unica soluzione, il 22 dicembre 2023.