IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto l'art. 7, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 57, concernente l'istituzione della scuola di restauro presso l'opificio delle pietre dure di Firenze, che prevede l'indizione di un concorso interno, per titoli di servizio e prova pratica, al fine dell'inquadramento,anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro - VII qualifica funzionale - del personale appartenente alle ex qualifiche operaie, degli operatori tecnici ed altre dell'opificio delle pietre dure, che abbia esercitato l'insegnamento in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno 1991-92; Visto il comma 2 del predetto articolo che prevede che le modalita' del concorso vengano stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Ritenuto necessario procedere alla determinazione di tali modalita' onde poter bandire in tempi brevi il concorso di cui trattasi, al fine di consentire il funzionamento della Scuola di restauro istituita presso l'opificio delle pietre dure di Firenze; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 settembre 1993, n. 87/93, sezione II n. 384/93; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988; A D O T T A il seguente regolamento concernente le modalita' di svolgimento del concorso riservato di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 gennaio 1992, n. 57. Art. 1. 1. Sara' indetto un concorso interno, per titoli di servizio e prova pratica, per l'inquadramento nel profilo professionale di capo tecnico addetto alle specializzazioni del restauro o agli interventi tecnici di laboratorio elencati nel successivo art. 2 - VII qualifica funzionale - riservato al personale dell'opificio delle pietre dure di Firenze che abbia esercitato attivita' didattica negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge n. 57/1992 e' il seguente: "Art. 7. - 1. Il personale operaio, gli operatori tecnici e il personale appartenente ad altre qualifiche dell'opificio delle pietre dure di Firenze, che abbiano esercitato l'insegnamento a seguito di formale ordine di servizio dell'organo competente, svolgendo attivita' didattica in via diretta e continuativa negli anni scolastici antecedenti l'anno scolastico 1991-1992, sono inquadrati, anche in soprannumero, nel profilo professionale di capo tecnico del settore restauro della settima qualifica funzionale, previo superamento di un concorso interno per titoli di servizio e prova pratica, fatto salvo quando disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni. 2. Le modalita' del concorso di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. I posti lasciati liberi nelle qualifiche di provenienza vengono resi indisponibili fino al riassorbimento dei soprannumeri". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il D.P.C.M. 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 190 del 18 agosto 1986. - Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".