IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                    IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA
                           E DELLE FORESTE
  Vista  la  legge  16  luglio  1974,  n. 722, recante la ratifica ed
esecuzione  della  convenzione  per  la  protezione   dei   ritrovati
vegetali,   adottata   a  Parigi  il  2  dicembre  1961  e  dell'atto
addizionale recante modifiche alla  convenzione  stessa,  adottato  a
Ginevra il 10 novembre 1972;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n.
974, contenente norme per la protezione delle nuove varieta' vegetali
(come  modificato  dalla  legge  14  ottobre  1985,  n.  620)  ed  in
particolare l'art. 24,  comma  2,  il  quale  prevede  che,  mediante
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  dell'agricoltura  e
delle  foreste  sono adottate le norme regolamentari per estendere le
disposizioni medesime alle nuove varieta' vegetali di altri generi  e
specie;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
  Considerata  l'opportunita' di estendere le disposizioni recate dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  974  del  1975  ad
altri generi e specie botanici;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 30 novembre 1992 (n. 173/92 S.G.);
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma  dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n.
DAGL 1/1.1.4/31890/4.13.42 del 29 maggio 1993);
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'applicazione delle norme contenute nel decreto del  Presidente
della  Repubblica  12  agosto  1975,  n. 974, viene estesa alle nuove
varieta' dei  generi  e  delle  specie  le  cui  denominazioni  nella
versione  latina  e,  laddove  esiste,  nella versione italiana, sono
riportate nell'elenco che segue:
   Allium Sativum L., Aglio
   Beta Vulgaris L. Var. Cycla (L.) Ulrich, Bietola
da coste
   Anthriscus Cerefolium (L.) Hoffm, Cerfoglio
   Phaseolus Coccineus (L.), Fagiolo di Spagna
   Lens Culinaris med., Lenticchia
   Petroselinum Crispum (Mill.) Nym
   Ex A.W. Hill, Prezzemolo
   Raphanus Sativus, Rafano e ravanello
   Scorzonera Hispanica L., Scorzonera
   Valerianella Locusta (L.) Laterr., Valeriana
   Cucurbita Maxima Dichesne, Zucca
   Cynara Cardunculus L., Cardo
   Brassica Pekinensis (Lour.) Rupr., Cavolo cinese
   Lotus Corniculatus L., Ginestrino
   Onobrychis Vicifolia Scop., Lupinella
   Lupinus Albus L., Lupino bianco
   Hedisarum Coronarium L., Sulla
   Vicia Sativa L., Veccia comune
   Vicia Villosa Roth, Veccia vellutata
   Arrhenaterum  Elatius  (L.)  P. Beauv ex J S. et K.B. Presl, Avena
altissima
   Cannabis Sativa L., Canapa
   Carthamus Tinctorius L., Cartamo
   Brassica Rapa L. Var. Silvestris (Lam.) Briggs, Ravizzone
   Festuca Pratensis Hudson, Festuca dei prati
   Festuca Ovina L., Festuca ovina
   Festuca Rubra L., Festuca rossa
   Fhleum Pratense L., Fleolo o coda di topo
   Lolium x Beaucheanum Kunth., Loglio ibrido
   Diospyros Kaki L., Diospiro o Kaki (cachi)
   Aster (Gen.), Aster
   Chamaecytisus Palmensis L.F. Link
   Medicago Arborea L.
   Amerpha Fruticosa L.
   Acer Negundo L.
   Lavandula Sp.
   Kalachoe (gen.)
   Delphinium
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 31 luglio 1993
                                    Il Ministro dell'industria
                                  del commercio e dell'artigianato
                                              SAVONA
Il Ministro dell'agricoltura
    e delle foreste
      DIANA
  Visto, il Guardasigilli: CONSO
 Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1993
  Registro n. 6 Industria, foglio n. 183
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  della nota qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura  della  disposizione di legge alla quale e' operato
          il rinvio e della  quale  restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia.
          Nota alle premesse:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.