1) Modifiche alla circolare 27 settembre 1989, n. 4804, pubblicata
   nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1989:
  a)  Al  comma  2  dell'art.  8  dopo  le  parole  "in  possesso  di
autorizzazione ministeriale" sono inserite le  seguenti:  "da  almeno
due anni".
  b)  Al  comma  4 dell'art. 15 e' aggiunto il seguente quinto comma:
"Per  la  liquidazione  dei  contributi  dovranno  altresi',   essere
presentate  due  fotografie,  con apposta sul retro una dichiarazione
dell'assegnatario  del  contributo   che   le   fotografie   medesime
corrispondono  rispettivamente  al  bene  acquistato  e  a  quello da
sostituire; dovra', altresi', essere presentata la bolla di  consegna
contenente la descrizione dettagliata del bene acquistato".
2) Modifiche alla circolare 8 novembre 1991, n. 8878, pubblicata
   nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1991:
  a)  La  lettera c) del punto 2) e' modificata come segue: le parole
"che abbiano un direttore  tecnico  particolarmente  qualificato  nel
settore   dell'impiantistica  o  gestionale"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "che  abbiano   un   direttore   tecnico   particolarmente
qualificato  nel  settore  dell'impiantistica  e gestionale, anche se
tale qualifica sia prioritaria in una o nell'altra materia".
  b) Dopo la lettera c) del punto 2) e' inserito  il  seguente  comma
c-bis):  "Per le societa' di cui al comma precedente si prescinde per
l'autorizzazione  delle  singole  attrazioni  di   proprieta'   delle
medesime  e  presenti  nel  parco  dal  possesso dei requisiti di cui
all'art. 3, comma 2, della circolare 27 settembre 1989, n. 4804/TB30.
Dette societa' debbono  allegare  all'istanza  di  autorizzazione  un
elenco  delle  attrazioni  presenti nel parco obbligandosi altresi' a
comunicare tempestivamente le eventuali variazioni ed a esercitare le
attrazioni indicate esclusivamente all'interno del parco".
  c) La lettera d) del punto 2) e' modificata  come  segue:  dopo  le
parole "nel settore dell'impiantistica e gestionale" sono aggiunte le
seguenti:  "anche  se  tale  qualificazione  sia prioritaria in una o
nell'altra materia".
3) Modifiche alla circolare 5 giugno 1992, n. 2413, pubblicata nella
   Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 1992:
  a) Al primo periodo del punto 6) e' aggiunto il  seguente  periodo:
"limitatamente  ai  circhi  con  un  numero  di posti disponibili non
superiore ai 350, l'ammissibilita' a contributo e'  subordinata  alla
condizione  che il richiedente abbia effettuato almeno 350 spettacoli
successivamente all'ultima assegnazione di contributo per acquisto di
beni strumentali".
  b) Il secondo periodo del punto 6) e' sostituito dal seguente: "per
gli esercenti di motoautoacrobatiche  l'ammissibilita'  a  contributo
per   l'acquisto  di  nuovi  beni  strumentali  e'  subordinata  alla
condizione che siano trascorsi sei anni dall'ultima assegnazione  per
lo  stesso  titolo  e  in  ogni caso dopo che il richiedente medesimo
abbia effettuato successivamente a tale  ultima  assegnazione  almeno
730  giornate  di  spettacolo,  dimostrate  con  attestazione SIAE da
allegare all'istanza di contributo".
4) Modifiche alla circolare 14 ottobre 1993, n. 3531, pubblicata
   nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 1993:
  a)  Al  punto  1,  lettera c), e' aggiunto il seguente periodo: "ai
fini  dell'ammissibilita'  al  contributo  per   attivita'   circense
all'estero,  l'esercente  circense  deve  aver  effettuato  almeno 45
giornate di spettacolo  in  Italia  anziche'  le  90  previste  dalla
circolare n. 5 del 14 ottobre 1993.
  Tali  giornate  non  sono  prese  in  considerazione  ai fini della
concessione del contributo per attivita' circense in Italia".
  Le disposizioni della presente circolare entrano  in  vigore  il  1
gennaio 1994.
                               Il Sottosegretario di Stato: MACCANICO