IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  29,  secondo  comma,  terzo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,  n.  600,  introdotto
dall'art.  1, comma 1, lettera o), n. 1, del decreto-legge 6 dicembre
1993,  n.  503,  che  ha  stabilito  l'obbligo   di   effettuare   le
comunicazioni  ivi  previste  mediante apposito modello approvato con
decreto del Ministro delle finanze;
  Ritenuto di dover provvedere in conformita';
                              Decreta:
                           Articolo unico
  E' approvato l'annesso scema di comunicazione che i soggetti e  gli
altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al
primo  comma,  n.  2,  dell'art.  29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono far pervenire  entro  la
fine  dell'anno  e,  comunque,  non  oltre  il  10  gennaio dell'anno
successivo a quello di corresponsione, agli uffici che effettuano  il
conguaglio ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: GALLO