IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 29, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera o), n. 1, del decreto-legge 6 dicembre 1993, n. 503, che ha stabilito l'obbligo di effettuare le comunicazioni ivi previste mediante apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze; Ritenuto di dover provvedere in conformita'; Decreta: Articolo unico E' approvato l'annesso scema di comunicazione che i soggetti e gli altri organi che corrispondono i compensi e le retribuzioni di cui al primo comma, n. 2, dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono far pervenire entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 10 gennaio dell'anno successivo a quello di corresponsione, agli uffici che effettuano il conguaglio ai sensi del secondo comma dello stesso articolo. Roma, 28 dicembre 1993 Il Ministro: GALLO