IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988)   il  quale,  nell'autorizzare  l'esecuzione  di  un  programma
poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia,  di
ammodernamento  tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico e di
realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti
per l'importo complessivo di lire 30.000  miliardi,  dispone  che  al
finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni
di  mutuo,  il  cui  onere  di  ammortamento  e' assunto a carico del
bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite  del  95%  della
spesa  ammissibile  risultante  dal  progetto,  con la B.E.I., con la
Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di  credito
all'uopo  abilitati  secondo  modalita' e procedure da stabilirsi con
decreto del Ministro del tesoro di concerto  con  il  Ministro  della
sanita';
  Visto  l'art.  4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il
quale stabilisce che gli oneri  derivanti  dai  mutui  contratti  per
l'edilizia  sanitaria  ai  sensi del succitato art. 20 della legge n.
67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi  nell'anno  1993,  sono  a
carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;
  Visto  l'art.  3  del  decreto 5 dicembre 1991, come modificato dal
decreto 24 giugno 1993, nonche' l'art. 3 del decreto 16 luglio  1993,
come  modificato  dal  decreto  del  23  settembre 1993, nei quali e'
stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile,
la  misura  massima  del  tasso  di   interesse   annuo   posticipato
applicabile   e'  costituita  dalla  media  aritmetica  semplice  del
rendimento  effettivo  medio  lordo  del  campione  titoli   pubblici
soggetti  ad  imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media
mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati
dal  comitato   di   gestione   mercato   telematico   dei   depositi
interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;
  Visti i citati artt. 3 dei summenzionati decreti ministeriali con i
quali viene stabilito che al tasso come sopra calcolato, arrotondato,
se  necessario,  per eccesso o per difetto, allo 0,05% piu' vicino va
aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;
  Viste le note con le quali la Banca  d'Italia  ed  il  Comitato  di
gestione   mercato   telematico   dei   depositi  interbancari  hanno
comunicato rispettivamente i  seguenti  dati  relativi  ai  parametri
utilizzati  per  la  determinazione  del  tasso di riferimento per le
operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata
dai decreti del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993,  sia  dall'art.
4,  comma  7,  della  legge  n. 500/1992, regolata dai decreti del 16
luglio 1993 e 23 settembre 1993:
   rendimento effettivo medio  lordo  del  campione  titoli  pubblici
soggetti ad imposta: 9,57%;
   media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR:
9,0655%;
  Ritenute valide tali comunicazioni;
  Considerato,  inoltre,  che  alla media mensile aritmetica semplice
dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una  maggiorazione  dello
0,75;
                              Decreta:
  Il  costo  della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo
regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge  11
marzo  1988,  n.  67, e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre
1991 e del 24 giugno 1993 sia dall'art. 4, comma 7,  della  legge  23
dicembre  1992  n. 500 e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23
settembre 1993, e' pari al 9,70%.
  In conseguenza, tenuto conto dello spread  dello  0,80,  la  misura
massima  del  tasso  di  interesse annuo posticipato per il periodo 1
gennaio-30 giugno 1994 e' pari al 10,50%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 28 dicembre 1993
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO