IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DIINTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le succes- sive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciate alla societa' Schweiz assicurazione - La Svizzera - Societa' anonima di assicurazioni generali - Zurigo, con sede in Adliswil (Svizzera) e rappresentanza generale per l'Italia in Genova (di seguito: Schweiz assicurazione); Vista la domanda in data 22 luglio 1993, con la quale la predetta rappresentanza generale della Schweiz assicurazione ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento totale del portafoglio assicurativo alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni (di seguito: Savoia S.p.a.), con sede in Milano, con decorrenza 1 gennaio 1994; Vista l'istanza in data 22 luglio 1993 con la quale la Savoia S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento alla medesima societa' dell'intero portafoglio assicurativo della rappresentanza generale per l'Italia della Schweiz assicurazione, con decorrenza 1 gennaio 1994; Vista la convenzione di cessione del portafoglio assicurativo e di ogni altra attivita' e passivita' della rappresentanza generale per l'Italia della Schweiz assicurazione alla Savoia S.p.a.; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa rilasciata alla Savoia S.p.a.; Vista la lettera n. 301762 in data 6 dicembre 1993, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha espresso il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza di trasferimento di cui sopra; Ritenuto che per il predetto trasferimento di portafoglio ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa; Decreta: Art. 1. Sono approvate le deliberazioni e le condizioni, contenute negli atti citati in premessa, relative al trasferimento, con effetto dal 1 gennaio 1994, del complesso aziendale, comprensivo dell'intero portafoglio assicurativo, della rappresentanza generale per l'Italia della Schweiz assicurazione - La Svizzera - Societa' anonima di assicurazioni generali - Zurigo, in Genova, alla Savoia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.