IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 25 luglio  1992,  n.  349,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  utilizzare
contingenti di Forze armate in operazioni di polizia per  contrastare
la criminalita' organizzata nel territorio della  regione  Sicilia  e
della regione Calabria, per il controllo  dei  valichi  di  frontiera
nella regione  Friuli-Venezia  Giulia,  nonche'  nel  territorio  del
comune di Napoli per la tutela di specifici obiettivi di  lotta  alla
criminalita' organizzata, al  fine  di  conseguire  un  piu'  diffuso
controllo dell'ordine  pubblico  e  di  garantire  la  sicurezza  dei
cittadini; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i  Ministri  di
grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le disposizioni previste  dall'articolo  1  e  dall'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n.  349,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386,  continuano  ad
applicarsi nelle province della Sicilia a  decorrere  dal  1  gennaio
1994. 
  2.  A  decorrere  dalla  stessa  data  le  disposizioni  citate  si
applicano, con l'osservanza  delle  modalita'  ivi  stabilite,  nelle
province della Calabria, nelle province della regione  Friuli-Venezia
Giulia per  il  controllo  dei  valichi  di  frontiera,  nonche'  nel
territorio del comune di Napoli per esigenze di tutela  di  specifici
obiettivi.