IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450; 
  Riconosciuta la  necessita'  di  assicurare  la  continuita'  delle
operazioni in Somalia fino al 31 marzo 1994 ed in Mozambico  fino  al
30 aprile 1994; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare  il
trattamento economico ed assicurativo  del  personale  facente  parte
della missione militare inviata in Somalia e Mozambico,  al  fine  di
assicurare  i  soccorsi  umanitari  alle  popolazioni   e   garantire
condizioni  di  pace  sui  territori  di  detti  Paesi,  nonche'   di
assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri degli affari esteri  e  della  difesa,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico  si  applicano
le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5  dell'articolo  2  del
decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, sino al rientro in territorio
o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro  il
31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico.