IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450; Riconosciuta la necessita' di assicurare la continuita' delle operazioni in Somalia fino al 31 marzo 1994 ed in Mozambico fino al 30 aprile 1994; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo del personale facente parte della missione militare inviata in Somalia e Mozambico, al fine di assicurare i soccorsi umanitari alle popolazioni e garantire condizioni di pace sui territori di detti Paesi, nonche' di assicurare la copertura finanziaria degli oneri conseguenti; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al personale impiegato in Somalia ed in Mozambico si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 novembre 1993, n. 450, sino al rientro in territorio o acque territoriali italiane, con partenza dei contingenti entro il 31 marzo 1994 dalla Somalia ed entro il 30 aprile 1994 dal Mozambico.