IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni tributarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica  e  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 2  febbraio  1990,  n.  18,
modificato dall'articolo 8, comma 9- bis, del decreto-legge 27 aprile
1990, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  giugno
1990, n. 165, il capoverso e' sostituito dal seguente: 
  "Per il periodo di imposta 1985 e per il primo semestre del periodo
di imposta 1986, la riscossione delle imposte di  cui  al  precedente
comma e' effettuata in ruoli principali, ripartiti in venti rate, che
sono formati e consegnati all'intendente di finanza, rispettivamente,
entro il 31 dicembre 1994 e il 31 dicembre 1998, in deroga al termine
indicato nel primo comma dell'articolo 17 del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le  scadenze  delle  rate
dei ruoli devono essere stabilite evitando  che,  nei  confronti  dei
contribuenti  indicati  nel  comma  precedente,  quelle  relative  al
periodo di imposta 1985 si sovrappongano a quelle relative al periodo
di imposta 1984 e quelle relative al primo semestre  del  periodo  di
imposta 1986 si  sovrappongono  a  quelle  relative  del  periodo  di
imposta 1985.  La  riscossione  dei  carichi  dovra'  avvenire  senza
soluzione di continuita' in modo che la scadenza della prima rata del
ruolo  da  emettere  sia  immediatamente  successiva  alla   scadenza
dell'ultima rata del ruolo precedentemente emesso.".