IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi finalizzati a razionalizzare l'indebitamento delle societa' per azioni interamente possedute dallo Stato, nel rispetto delle intese raggiunte con la Comunita' europea; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1993; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al solo fine della riduzione progressiva del costo dell'indebitamento contratto, fino al 31 dicembre 1993, dalle societa' interamente possedute dallo Stato, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad emettere obbligazioni, con godimento 1 gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi. 2. Dette obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione alle societa' di cui al comma 1 e verranno da queste utilizzate, in sostituzione di debiti gia' esistenti, per le finalita' di cui allo stesso comma 1, secondo modalita' stabilite dal Ministro del tesoro. 3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di 10 mila miliardi e tenendo conto della onerosita' delle situazioni debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la tipologia degli strumenti finanziari da utilizzare e le loro caratteristiche, inclusa la scadenza.