IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   adottare
interventi  finalizzati  a   razionalizzare   l'indebitamento   delle
societa' per azioni interamente possedute dallo Stato,  nel  rispetto
delle intese raggiunte con la Comunita' europea; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e  della
programmazione  economica   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1.  Al  solo   fine   della   riduzione   progressiva   del   costo
dell'indebitamento  contratto,  fino  al  31  dicembre  1993,   dalle
societa' interamente possedute  dallo  Stato,  la  Cassa  depositi  e
prestiti e' autorizzata ad emettere  obbligazioni,  con  godimento  1
gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato  per  il  rimborso
del capitale e il pagamento degli interessi. 
  2.  Dette  obbligazioni  saranno  offerte  in  sottoscrizione  alle
societa' di cui al comma  1  e  verranno  da  queste  utilizzate,  in
sostituzione di debiti gia' esistenti, per le finalita' di  cui  allo
stesso comma 1, secondo modalita' stabilite dal Ministro del tesoro. 
  3. Il Ministro del tesoro determina, nei limiti dell'importo di  10
mila miliardi e  tenendo  conto  della  onerosita'  delle  situazioni
debitorie, l'importo delle emissioni di cui al comma 1, la  tipologia
degli strumenti finanziari da utilizzare e le  loro  caratteristiche,
inclusa la scadenza.