IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di avviare il piano
di risanamento della RAI - S.p.a.; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 dicembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro e  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,  di
concerto con il Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini del risanamento economico dell'azienda, il consiglio  di
amministrazione della societa' concessionaria del  servizio  pubblico
radiotelevisivo, entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  del
presente  decreto,  trasmette  al  Ministro  delle  poste   e   delle
telecomunicazioni, che lo approva con decreto  adottato  di  concerto
con il Ministro del tesoro, un piano  triennale  di  ristrutturazione
aziendale  che  deve  definire  in   dettaglio   gli   obiettivi   di
razionalizzazione attinenti al personale e agli assetti industriali e
finanziari. 
  2. L'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 4 (Convenzione) . - 1. Entro il 28 febbraio 1994 e' stipulata
una convenzione tra la societa' concessionaria del servizio  pubblico
radiotelevisivo   ed   il   Ministero    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni, anche al fine di adeguare  la  convenzione  stessa
alle prescrizioni della legge 6 agosto 1990, n. 223. 
   2.  La  convenzione  disciplina,  in  attuazione   della   vigente
normativa in materia, i compiti e gli obblighi posti a  carico  della
societa' concessionaria. Essa prevede la stipulazione, ogni tre anni,
di un contratto  di  servizio  nel  quale  per  ciascun  triennio  e'
indicato l'ammontare  del  canone  di  concessione,  proporzionato  a
quello  sostenuto  dalle  imprese  radiotelevisive  private,  e  sono
individuati i criteri sulla cui base il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni fissa l'adeguamento del sovrapprezzo, dovuto  dagli
abbonati  ordinari  alla  televisione,  del  canone  di   abbonamento
speciale per la detenzione fuori dall'ambito familiare di  apparecchi
radioriceventi o televisivi e del canone complessivo dovuto per l'uso
privato di apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o
autoscafi. Tali criteri sono basati su parametri di produttivita', su
obiettivi di qualita' del servizio, nonche' su  ulteriori  indicatori
economico-finanziari e di gestione aziendale e non  possono  comunque
determinare  un  adeguamento  superiore  al   tasso   di   inflazione
programmata. La convenzione prevede altresi' procedure e modalita' di
rinnovo del contratto di servizio, escludendo il rinnovo tacito.  Per
il contratto di servizio 1994-96 il canone  di  concessione  per  gli
anni  1995-96  sara'  ridefinito  secondo  le  determinazioni   delle
rispettive leggi finanziarie. 
   3. Per l'anno 1994 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati  ordinari
alla televisione, il canone di abbonamento speciale per la detenzione
fuori  dall'ambito   familiare   di   apparecchi   radioriceventi   o
televisivi,  il  canone  complessivo  dovuto  per  l'uso  privato  di
apparecchi radiofonici o televisivi a bordo di automezzi o  autoscafi
sono fissati  nelle  misure  indicate  nella  tabella  allegata  alla
presente legge. 
   4. Prima che siano resi esecutivi la convenzione e i contratti  di
servizio sono trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, che  esprime  il
proprio  parere  entro  trenta  giorni.  La  societa'  concessionaria
riferisce  trimestralmente  alla  commissione  sull'attuazione  degli
indirizzi.".