IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                               SENTITO
                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
   Vista la legge 5 maggio 1989, n. 160;
  Considerato che ai  sensi  dell'art.  5  punto  4  della  legge  n.
160/1989  occorre  determinare il coefficiente unitario di tassazione
di terminale  per  l'anno  1994  dividendo  il  costo  che  l'Azienda
autonoma di assistenza al volo prevede di sostenere per tale anno per
fornire  i  servizi  di  assistenza  di terminale nel complesso degli
aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico  in  unita'
di  servizio  non  inferiore all'1,5% del totale aeroportuale, per il
numero totale delle unita' di servizio di terminale  che  si  prevede
saranno prodotte;
  Visto l'art. 5, comma 1, della legge n. 385 del 15 dicembre 1990;
  Considerato  che  in  base ai dati forniti dall'Azienda autonoma di
assistenza al volo per il traffico aereo generale e' previsto  in  L.
100.396.599.368  il  costo  complessivo  per  il  1994 dei servizi di
terminale negli aeroporti suddetti;
  Considerato altresi' che il  numero  complessivo  delle  unita'  di
servizio di terminale previste per l'anno 1994 e' pari a 40.907.897;
  Vista  la delibera n. 399 adottata dal consiglio di amministrazione
dell'Azienda autonoma di assistenza  al  volo  nella  seduta  del  25
novembre  1993 con la quale viene proposta la misura del coefficiente
unitario  di  tassazione  di  terminale  per  l'anno  1994  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 160/1989;
  Considerato  che  ai  sensi  dell'art.  5,  punto 9, della legge n.
160/1989  per  l'anno  1994  deve  essere  assicurata  la   copertura
dell'intero  costo dei servizi di assistenza di terminale determinato
cosi' come previsto al punto 4 del citato art. 5;
  Considerato che ai sensi dell'art.  5,  punto  5,  della  legge  n.
160/1989  per  i soli voli nazionali la tassa di terminale si applica
nella misura ridotta del 50%;
                              Decreta:
  Ai sensi dell'art. 5, punto 9 della legge 5 maggio 1989, n. 160  e'
approvato:
    a) il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno
1994  (CTT)  per  i  servizi  di  assistenza  in  terminale  ai  voli
internazionali nella misura di L. 2.454,21 commisurata  al  100%  del
costo sostenuto dall'Azienda per tale tipo di traffico;
    b) il coefficiente unitario di tassazione di terminale per l'anno
1994 (CTT) per i servizi di assistenza in terminale ai voli nazionali
nella  misura  di L. 1.227,11 commisurata al 50% del CTT di terminale
per i servizi resi al traffico internazionale.
  Il presente decreto entrera' in vigore due mesi dopo la data  della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 dicembre 1993
                                  Il Ministro dei trasporti
                                            COSTA
Il Ministro del tesoro
       BARUCCI