La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle
norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o
recuperati, ivi compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n.
52, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato,
della regione o di enti pubblici territoriali, nonche' con i fondi
derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi della legge 14
febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, dallo Stato, da
enti pubblici territoriali, nonche' dagli Istituti autonomi per le
case popolari (IACP) e dai loro consorzi comunque denominati e
disciplinati con legge regionale.
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dei commi 5,
13 e 14, si applicano altresi':
a) agli alloggi di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e
delle telecomunicazioni costruiti od acquistati ai sensi
dell'articolo 1, n. 3), delle norme approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7
giugno 1975, n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e
successive modificazioni, nonche' agli alloggi che, ai sensi della
legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti dall'Azienda
di Stato per i servizi telefonici all'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni;
b) agli alloggi non di servizio di proprieta' della societa' Ferrovie
dello Stato Spa costruiti od acquistati fino alla data della
trasformazione dell'Ente Ferrovie dello Stato in societa' per
azioni. Le modalita' di alienazione dei predetti alloggi sono
disciplinate, nel rispetto delle disposizioni della presente
legge, nell'atto di concessione di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 12
agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 28
agosto 1992;
c) agli alloggi acquisiti dagli Enti di sviluppo ai sensi della legge
21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni ed
integrazioni, che siano tuttora nella disponibilita' degli Enti
medesimi;
d) agli alloggi acquisiti dal Ministero del tesoro gia' di proprieta'
degli enti previdenziali disciolti.
3. Sono esclusi dalle norme della presente legge gli alloggi di
servizio oggetto di concessione amministrativa in connessione con
particolari funzioni attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi
realizzati con mutuo agevolato di cui all'articolo 18 della legge 5
agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, nonche' quelli
soggetti ai vincoli di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni.
4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, formulano, su proposta degli enti
proprietari, sentiti i comuni ove non proprietari, piani di vendita
al fine di rendere alienabili determinati immobili nella misura
massima del 75 per cento e comunque non inferiore al 50 per cento del
patrimonio abitativo vendibile nel territorio di ciascuna provincia.
Trascorso tale termine, gli enti proprietari, nel rispetto dei
predetti limiti, procedono alle alienazioni in favore dei soggetti
aventi titolo a norma della presente legge.
5. L'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e'
consentita esclusivamente per la realizzazione di programmi
finalizzati allo sviluppo di tale settore.
6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui al comma 4 gli
assegnatari o i loro familiari conviventi, i quali conducano un
alloggio a titolo di locazione da oltre un quinquennio e non siano in
mora con il pagamento dei canoni e delle spese all'atto della
presentazione della domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte
dei familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di abitazione in
favore dell'assegnatario.
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari di reddito
familiare complessivo inferiore al limite fissato dal CIPE ai fini
della decadenza dal diritto all'assegnazione, ovvero se
ultrasessantenni o portatori di handicap, qualora non intendano
acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, rimangono
assegnatari del medesimo alloggio, che non puo' essere alienato a
terzi.
8. Per le finalita' di cui al comma 6, gli enti proprietari
adottano le opportune misure di pubblicita' e disciplinano le
modalita' di presentazione delle domande di acquisto.
9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si trovino nelle
condizioni di cui al comma 7 possono presentare domanda di acquisto
dell'alloggio, in sede di prima applicazione della presente legge,
entro due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero
entro un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore,
dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario. Trascorsi tali
termini, gli alloggi possono essere venduti a terzi purche' in
possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per non incorrere
nella decadenza dal diritto all'assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica. Hanno titolo di priorita' nell'acquisto le
societa' cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale di cui
all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano,
con atto d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone
convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.
10. Il prezzo degli alloggi e' costituito dal valore che risulta
applicando un moltiplicatore pari a 100 alle rendite catastali
determinate dalla Direzione generale del catasto e dei servizi
tecnici erariali del Ministero delle finanze a seguito della
revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze
del 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 1990, e di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo cosi'
determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per ogni anno di
anzianita' di costruzione dell'immobile, fino al limite massimo del
20 per cento. Il pagamento del prezzo viene effettuato entro quindici
giorni dal perfezionamento del contratto di alienazione.
11. La determinazione del prezzo puo' essere, in alternativa a
quanto previsto dal comma 10, stabilita dall'Ufficio tecnico erariale
su richiesta dell'acquirente. In tal caso la determinazione del
prezzo si intende definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio
tecnico erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri
previsti dal comma 10, salva la facolta' di revoca della domanda di
acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni dalla comunicazione
della determinazione del prezzo.
12. Le alienazioni possono essere effettuate con le seguenti
modalita':
a) pagamento in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per
cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non inferiore al 30 per cento del
prezzo di cessione, con dilazione del pagamento della parte
rimanente in non piu' di 15 anni, ad un interesse pari al tasso
legale, previa iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del
prezzo dilazionata.
13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, nonche' delle alienazioni di cui ai commi da
15 a 19, rimangono nella disponibilita' degli enti proprietari sul
conto corrente di contabilita' speciale presso la sezione provinciale
di tesoreria dello Stato, per le finalita' di cui al comma 5.
14. Le regioni, su proposta dei competenti IACP e dei loro consorzi
comunque denominati e disciplinati con legge regionale, determinano
annualmente la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al
reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la
riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo pubblico
mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di
quelle esistenti e programmi integrati, nonche' ad opere di
urbanizzazione socialmente rilevanti. Detta quota non puo' comunque
essere inferiore all'80 per cento del ricavato. La parte residua e'
destinata al ripiano dei deficit finanziari degli Istituti.
15. Sono soggette ad alienazione anche le unita' immobiliari ad uso
non abitativo ricomprese in edifici destinati ad edilizia
residenziale pubblica.
16. L'affittuario delle unita' immobiliari di cui al comma 15 puo'
esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'articolo 38 della
legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove questi non lo abbia esercitato nei
termini previsti dal citato articolo 38, nei successivi sessanta
giorni possono presentare domanda di acquisto enti pubblici non
economici, enti morali, associazioni senza scopo di lucro o
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. A tal
fine, gli enti proprietari adottano le opportune misure di
pubblicita'.
17. Decorso inutilmente anche il termine di sessanta giorni di cui
al comma 16, la cessione e' effettuata a chiunque ne faccia domanda
18. L'alienazione delle unita' immobiliari ai soggetti di cui al
comma 16 e' effettuata a prezzo di mercato, sulla base del parere
dell'Ufficio tecnico erariale. Il pagamento puo' avvenire in forma
rateale entro un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di
interesse pari al tasso legale.
19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre all'asta con offerte in
aumento assumendo a base il prezzo di cui al primo periodo del comma
18.
20. Gli alloggi e le unita' immobiliari acquistati ai sensi della
presente legge non possono essere alienati, anche parzialmente, ne'
puo' essere modificata la destinazione d'uso, per un periodo di dieci
anni dalla data di registrazione del contratto di acquisto e comunque
fino a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di
vendita gli IACP e i loro consorzi, comunque denominati e
disciplinati con legge regionale, hanno diritto di prelazione.
21. La documentazione necessaria alla stipula degli atti di
compravendita degli alloggi e delle unita' immobiliari di cui alla
presente legge e' predisposta dagli uffici tecnici degli enti
alienanti.
22. Le operazioni di vendita relative agli alloggi di cui ai commi
da 1 a 5 sono esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di
valore degli irmmobili (INVIM).
23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla Gestione case per
lavoratori (GESCAL) nel territorio del comune di Longarone, in
sostituzione degli immobili distrutti a causa della catastrofe del
Vayont, possono beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di
precedenti domande, della assegnazione in proprieta' con il pagamento
rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria, secondo quanto previsto
dall'articolo 29, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60,
purche' detengano l'alloggio da almeno venti anni alla data del 30
dicembre 1991.
24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai sensi della legge 4
marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni, indipendentemente da
precedenti domande di acquisto delle abitazioni in godimento, ne
possono chiedere la cessione in proprieta' entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
beneficiando delle condizioni di miglior favore contenute
nell'articolo 26 delle norme approvate con decreto del Presidente
della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'articolo
14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma dell'articolo 28
della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni, si
estingue qualora l'acquirente dell'alloggio ceduto in applicazione
del medesimo articolo 28 versi all'ente cedente un importo pari al 10
per cento del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
26. Sono abrogati l'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n.
412, i commi da 2 a 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1992,
n. 498, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con la presente
legge.
27. E' fatto salvo il diritto, maturato dall'assegnatario alla data
di entrata in vigore della presente legge, all'acquisto di alloggi
pubblici alle condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla
medesima data.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1993
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: CONSO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- La legge6 marzo 1976, n. 52, reca: "Interventi
straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e
militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo
degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello
Stato".
- La legge14 febbraio 1963, n. 60, reca: "Liquidazione
del patrimonio edilizio della Gestione I.N.A.-Casa e
istituzione di un programma decennale di costruzione di
alloggi per lavoratori".
Note all'art. 1, comma 2:
- Il testodell'art. 1, n. 3), del D.P.R. 17 gennaio 1959,
n. 2 (Norme concernenti la disciplina della cessione in
proprieta' degli alloggi di tipo popolare ed economico),
come sostituito dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1967,
n. 42, e' il seguente:
"Sono soggetti alla disciplina delle presenti norme: 1) -
2) (omissis);
3) gli alloggi costruiti o da costruire, acquistati o da
acquistare dalla Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi
telefonici, ai sensi della parte seconda, titolo III del
ripetuto testo unico, ovvero delle leggi 4 aprile 1940, n.
302; 11 dicembre 1952, n. 2521; 3 dicembre 1957, n. 1215 e
30 giugno 1959, n. 477";
- La legge7 giugno 1975, n. 227, reca: "Programma di
interventi straordinari per la meccanizzazione e
l'automazione dei servizi postali, di bancoposta e
telegrafici, per il riassetto dei servizi telefonici
nonche' per la costruzione di alloggi di servizio da
assegnare in locazione semplice ai dipendenti del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni".
- La legge 10 febbraio 1982, n. 39, reca: "Autorizzazione
alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei
programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di
costruzione di alloggi di servizio per il personale
postelegrafonico - Disciplina dei collaudi".
- La legge 29 gennaio 1992, n. 58, reca: "Disposizioni
per la riforma del settore delle telecomunicazioni".
- La legge 21 ottobre 1950, n. 841, reca: "Norme per la
espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione
dei terreni ai contadini".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Il testo dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457
(Norme per l'edilizia residenziale), come da ultimo
modificato dall'art. 5 del decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, e' il seguente:
"Art. 18 (Beneficiari dei mutui agevolati). - I mutui
previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di
programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei
piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e
successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad
enti pubblici che intendano costruire abitazioni da
assegnare in proprieta', a cooperative edilizie a
proprieta' individuale, ad imprese di costruzione ed ai
privati che intendano costruire la propria abitazione, con
onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento,
oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del
mutuatario e' stabilito, ai sensi del successivo art. 20,
in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito
di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli
alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie
a proprieta' individuale, dell'acquisto per gli alloggi
realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di
liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da
privati.
L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma e il
relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di
liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da
privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro
due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento
continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche
prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai
sensi delle disposizioni vigenti.
I mutui dicui al primo comma possono essere concessi
altresi' a comuni ed a istituti autonomi per le case
popolari, che intendano costruire abitazioni da assegnare
in locazione nonche' a cooperative edilizie a proprieta'
indivisa. In tali casi l'onere a carico dei mutuatari e'
del 3 per cento, oltre al rimborso del capitale.
Gli interventi assistiti dai contributi di cui al primo
comma del presente articolo sono destinati per programmi da
realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di
cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
integrazioni e modificazioni, ovvero fuori delle aree
delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni,
quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona
e delle delimitazioni predette.
Gli interventi al di fuori delle aree di cui al comma
precedente devono, in ogni caso, essere realizzati in base
a convenzione stipulata ai sensi dell'art. 8 della legge 28
gennaio 1977, n. 10, nella quale, fermo restando il limite
di lire 24 milioni previsto dal precedente art. 16, primo
comma, il costo dell'area non potra' essere computato in
misura superiore a quello determinato dai parametri
definiti dalla regione ai sensi del secondo comma del
medesimo art. 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10".
- La legge1 giugno 1939, n. 1089, reca: "Tutela delle
cose d'interesse artistico".
Nota all'art. 1, comma 9:
- Il testodell'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59
(Nuove norme in materia di societa' cooperative), e' il
seguente:
"Art. 13 (Albo nazionale delle societa' cooperative
edilizie di abitazione e dei loro consorzi). - 1. E'
istituito, presso la Direzione generale della cooperazione
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'albo
nazionale delle societa' cooperative edilizie di abitazione
e dei loro consorzi.
2. Decorsidue anni dall'istituzione dell'albo, le
societa' cooperative edilizie di abitazione e i loro
consorzi che intendano ottenere contributi pubblici
dovranno documentare l'iscrizione all'albo medesimo.
3. Le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo sono
disposte dal comitato per l'albo nazionale delle societa'
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di
seguito denominato "comitato", composto da:
a) il direttore generale della cooperazione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, che lo presiede;
b) quattromembri designati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di cui tre esperti nella materia
della cooperazione edilizia;
c) un membro designato da ciascuna delle associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo legalmente riconosciute;
d) un membro designato dal Ministro dei lavori pubblici;
e) tre membri in rappresentanza delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano, designati, secondo
un criterio di rotazione, dai rappresentanti regionali
facenti parte del Comitato per l'edilizia residenziale.
4. Il comitato e' costituito entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, e dura in carica
quattro anni.
5. L'attivita' del comitato e' disciplinata dal
regolamento adottato dal comitato stesso, entro sessanta
giorni dalla sua costituzione, ed approvato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il
regolamento stabilisce i criteri per la tenuta degli
elenchi regionali degli iscritti all'albo, anche al fine
del rilascio della certificazione, nonche' le modalita'
degli accertamenti che potranno essere effettuati anche su
richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. Il decreto di cui al comma 4 dispone la costituzione
di un ufficio per l'amministrazione del comitato e detta
norme per il suo funzionamento. Per il predetto ufficio il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo'
avvalersi di personale con contratto di diritto privato a
tempo determinato, nel limite massimo di sei unita'.
7. All'albo possono essere iscritti le societa'
cooperative edilizie di abitazione costituite da non meno
di diciotto soci ed i loro consorzi che siano iscritti nel
registro prefettizio di cui all'art. 14 del regolamento
approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e
nello schedario generale della cooperazione di cui all'art.
15 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, che siano disciplinati dai principi di
mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e si trovino in
una delle seguenti condizioni:
a) siano stato costituiti con il conferimento da parte di
ciascun socio di quote o di azioni per un valore non
inferiore a lire cinquecentomila;
b) abbianoiniziato o realizzato un programma di edilizia
residenziale;
c) siano proprietari di abitazioni assegnate in godimento
o in locazione o abbiano assegnato in proprieta' gli
alloggi ai propri soci.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, lettere b)
e c), le societa' cooperative edilizie di abitazione e i
loro consorzi che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non si trovino nella condizione di cui al
comma 7, lettera a), possono ottenere l'iscrizione all'albo
a condizione che entro sei mesi da tale data adeguino il
capitale sociale secondo quanto disposto dal citato comma
7, lettera a).
9. Possonoessere sospesi dall'albo le societa'
cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi in
gestione commissariale.
10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
determina, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge:
a) lo schema della domanda di iscrizione all'albo;
b) l'elenco della documentazione da allegare alla
domanda;
c) lo schema della comunicazione che le societa'
cooperative iscritte devono trasmettere alla Direzione
generale della cooperazione entro il 30 giugno di ciascun
anno per documentare l'attivita' svolta nel corso dell'anno
precedente.
11. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il comitato
predispone, l'elenco delle societa' cooperative e dei loro
consorzi radiati dall'albo perche' privi dei requisiti o
delle condizioni previste dal comma 7 o perche' soggetti
all'applicazione del comma 9. L'elenco e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti
ai capitoli da istituire ai sensi dell'art. 20, comma 1,
nel limite massimo del 7 per cento del gettito contributivo
di cui al citato comma 1".
Note all'art. 1, comma 10:
- Il D.M. 20 gennaio 1990 reca la revisione generale
degli estimi del catasto edilizio urbano.
- Il testodell'art. 7 del D.L. 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza
pubblica), come da ultimo modificato dall'art. 1 del
decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, e' il seguente:
"Art. 7. -1. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta
straordinaria immobiliare sul valore dei fabbricati, e
delle aree fabbricabili individuate negli strumenti
urbanistici vigenti, siti nel territorio dello Stato, a
qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa,
posseduti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Soggetto passivo dell'imposta e' il proprietario
dell'immobile ovvero il titolare del diritto di usufrutto,
uso o abitazione sullo stesso anche se non residente nel
territorio dello Stato; l'imposta e' dovuta
proporzionalmente alla quota di possesso. Non sono soggetti
passivi lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le
comunita' montane, i consorzi tra detti enti e le unita'
sanitarie locali, le istituzioni sanitarie pubbliche
autonome di cui all'art. 41 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e gli istituti autonomi case popolari.
3. L'imposta e' stabilita nella misura del 3 per mille
del valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili
individuate negli strumenti urbanistici vigenti. Il valore
e' costituito, per i fabbricati iscritti in catasto, da
quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite
catastali determinate dall'amministrazione del catasto e
dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione
generale disposta con il decreto del Ministro delle finanze
20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31
del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a 100 per le
unita' immobiliari classificate o classificabili nei gruppi
catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e
C1, pari a 50 per quelle classificate o classificabili nel
gruppo D non possedute nell'esercizio d'impresa e nella
categoria A/10, e pari a 34 per quelle classificate o
classificabili nella categoria C/1. Per determinare il
valore dei fabbricati non ancora iscritti in catasto si fa
riferimento alla rendita delle unita' immobiliari similari.
Per le unita' immobiliari urbane direttamente adibite ad
abitazione principale del possessore e dei suoi familiari,
l'imposta e' stabilita nella misura del 2 per mille del
valore determinato ai sensi del presente comma, diminuito
di 50 milioni di lire. Per unita' immobiliare direttamente
adibita ad abitazione principale deve intendersi quella
nella quale il contribuente che la possiede a titolo di
proprieta', usufrutto o altro diritto reale, e i suoi
familiari, dimorano abitualmente. Per le unita' immobiliari
classificate o classificabili nel gruppo D possedute
nell'esercizio d'impresa, il valore e' costituito
dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che
risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun
anno di formazione dello stesso i seguenti coefficienti:
1992: 1,02; 1991: 1,03; 1990: 1,05; 1989: 1,10; 1988:
1,15; 1987: 1,20; 1986: 1,30; 1985: 1,40; 1984: 1,50; 1983:
1,60; 1982 e precedenti: 1,70. Per le aree fabbricabili
individuate negli strumenti urbanistici vigenti, il valore
e' costituito dal valore venale in comune commercio ovvero,
per le aree destinate ad attivita' di pubblica utilita',
dall'ammontare delle indennita' che gli enti pubblici
competenti per lo svolgimento delle attivita' stesse hanno
corrisposto o devono corrispondere.
3-bis. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i
fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto
non utilizzati.
4. Sono esenti dall'imposta:
a) le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali di cui
all'art. 39 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
b) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio
del culto, purche' compatibile con le disposizioni degli
articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
c) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense 11
febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929,
n. 810;
d) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri per i
quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul
reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
e) i fabbricati posseduti dagli enti indicati all'art.
87, comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte sui redditi, non aventi finalita' di lucro,
destinati esclusivamente allo svolgimento di attivita'
istituzionali di carattere didattico;
f) i fabbricati recuperati al fine di essere destinati
alle attivita' assistenziali di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 104;
g) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni;
h) i fabbricati classificati o classificabili nelle
categorie da E/1 a E/9;
i) i fabbricati e le aree fabbricabili, nonche' le quote
di essi, appartenenti ai soggetti che alla data di entrata
in vigore del presente decreto risultano sottoposti a
fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a
concordato preventivo con cessione di beni;
i-bis) gliimmobili utilizzati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, destinati
esclusivamente allo svolgimento di attivita' istituzionali
di carattere assistenziale e sanitario.
5. L'imposta e' riscossa mediante versamento diretto con
le modalita' previste ai fini delle imposte sui redditi. Il
versamento deve essere effettuato nel mese di settembre
1992. Tuttavia il versamento puo' essere effettuato entro
il 15 dicembre 1992; in tal caso le somme versate oltre il
30 settembre 1992 devono essere maggiorate del 3 per cento
a titolo di interessi, senza applicazione di soprattasse.
6. Per l'anno 1992 e' istituita una imposta straordinaria
sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso
istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti
correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di
deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque
detenuti; sono esclusi i buoni postali fruttiferi, i
libretti di risparmio di previdenza indicati all'art. 41,
primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, la raccolta
interbancaria e intercreditizia, nonche' i depositi e i
conti correnti intrattenuti dal Tesoro presso il sistema
bancario e l'amministrazione postale e quelli detenuti da
rappresentanze diplomati che e consolari estere in Italia o
da enti e organismi internazionali che godono della
esenzione dalle imposte sui redditi.
L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di
credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei
confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6
per mille commisurata all'ammontare risultante dalle
scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta
e' versata entro il 15 settembre 1992 con le modalita'
previste per il versamento delle ritenute di cui all'art.
26, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
le sanzioni e i rimborsi delle imposte di cui al presente
articolo nonche' per il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi. Le
imposte straordinarie di cui al presente articolo non sono
deducibili ai fini delle imposte sui redditi".
Note all'art. 1, comma 16:
- Il testo dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n.
392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), e' il
seguente:
"Art. 38 (Diritto di prelazione). - Nel caso in cui il
locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile
locato, deve darne comunicazione al conduttore con atto
notificato a mezzo di ufficiale giudiziario. Nella
comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da
quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni
alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e
l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione. Il
conduttore deve esercitare il diritto di prelazione entro
il termine di sessanta giorni dalla ricezione della
comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo
di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a
quelle comunicategli. Ove il diritto di prelazione sia
esercitato, il versamento del prezzo di acquisto, salvo
diversa condizione indicata nella comunicazione del
locatore, deve essere effettuato entro il termine di trenta
giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a
quello dell'avvenuta notificazione della comunicazione da
parte del proprietario, contestualmente alla stipulazione
del contratto di compravendita o del contratto preliminare.
Nel caso in cui l'immobile risulti locato a piu' persone,
la comunicazione di cui al primo comma deve essere
effettuata a ciascuna di esse. Il diritto di prelazione
puo' essere esercitato congiuntamente da tutti i
conduttori, ovvero, qualora taluno vi rinunci, dai
rimanenti o dal rimanente conduttore. L'avente titolo che,
entro trenta giorni dalla notificazione di cui al primo
comma, non abbia comunicato agli altri aventi diritto la
sua intenzione di avvalersi della prelazione, si considera
avere rinunciato alla prelazione medesima. Le norme del
presente articolo non si applicano nelle ipotesi previste
dall'art. 732 del codice civile, per le quali la prelazione
opera a favore dei coeredi, e nella ipotesi di
trasferimento effettuato a favore del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado".
- La legge8 novembre 1991, n. 381, reca: "Disciplina
delle cooperative sociali".
Nota all'art. 1, comma 23:
- Il testo dell'art. 29, primo comma, della citata legge
n. 60/1963 e' il seguente: "Gli alloggi costruiti in base
ai piani previsti dalla presente legge, fuori dei casi
stabiliti dal quarto comma del presente articolo, sono
assegnati ai richiedenti in proprieta' con pagamento
rateale e con garanzia ipotecaria".
Note all'art. 1, comma 24:
- La legge4 marzo 1952, n. 137, reca: "Assistenza a
favore dei profughi".
- Il testo dell'art. 26 del citato D.P.R. n. 2/1959, come
sostituito dall'art. 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231,
e' il seguente: "Art. 26 (Cessione degli alloggi di cui
alla legge 9 agosto 1954, n. 640). - Gli alloggi costruiti
o da costruire ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640,
e tutti gli altri alloggi costruiti a totale carico dello
Stato per le categorie meno abbienti, nonche' gli alloggi
costruiti dall'U.N.R.R.A. -Casas, anche con fondi E.R.P.,
vengono ceduti in proprieta' in unica soluzione ovvero in
non oltre 25 anni, in rate mensili costanti posticipate,
senza interessi. Il prezzo di cessione e' pari al cinquanta
per cento del costo di costruzione di ogni singolo
alloggio".
Nota all'art. 1, comma 25:
- Il testo dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513
(Provvedimenti urgenti per l'accelerazione dei programmi in
corso, finanziamento di un programma straordinario e canone
minimo dell'edilizia residenziale pubblica), cosi' come
modificato dall'art. 52 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
e' il seguente: "Art. 28. - Il prezzo di cessione degli
alloggi di cui al precedente art. 27 e' dato dal valore
venale degli alloggi stessi al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, determinato dall'ufficio
tecnico erariale, tenendo anche conto dello stato di
conservazione dell'immobile e della sua ubicazione con la
riduzione dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva
occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da
cedersi, fino ad un limite massimo di venti anni e con
l'ulteriore riduzione del 10 per cento da applicarsi nel
caso in cui il richiedente fruisca di un reddito non
superiore a quello determinato ai sensi del precedente art.
22 con la maggiorazione di cui alla lettera d) dell'art. 17
del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1035. In sede di stipula del contratto di cessione
in proprieta', gli istituti autonomi per le case popolari
sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le
eventuali migliorie apportate dall'assegnatario. Qualora
l'assegnatario fruisca, secondo le risultanze dell'ultima
dichiarazione dei redditi o dell'ultimo accertamento da
parte dei competenti uffici fiscali, alla data della
presentazione della domanda di conferma, di un reddito
inferiore a quello di cui all'art. 17, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1035, la cessione in proprieta', nel caso di pagamento
in contanti, ha luogo con lo sconto del 30 per cento sul
prezzo come sopra determinato; nel caso di pagamento
rateale, per un periodo di 15 anni, e' dovuta una quota in
contanti del 15 per cento del prezzo stesso e sul residuo
debito e' corrisposto un interesse annuo del 5,50 per
cento. Qualora l'assegnatario fruisca secondo le risultanze
dell'ultima dichiarazione dei redditi o dell'ultimo
accertamento da parte dei competenti uffici fiscali, di un
reddito superiore a quello stabilito dall'art. 17, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1972, n. 1035, alla data della presentazione della domanda
di conferma, la cessione in proprieta', nel caso di
pagamento in contanti, avviene con lo sconto del 20 per
cento sul prezzo come sopra determinato; nel caso di
pagamento rateale, per un periodo di 10 anni, e' dovuta una
quota in contanti pari al 30 per cento del prezzo stesso e
sul residuo debito e' corrisposto un interesse annuo del 6
per cento. Il trasferimento della proprieta' ha luogo
all'atto della stipulazione del contratto; a garanzia del
pagamento delle rate del prezzo di cessione l'ente cedente
iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto. In pendenza della
valutazione definitiva dell'ufficio tecnico erariale per i
singoli alloggi, gli istituti autonomi per le case popolari
sono autorizzati a stipulare un contratto preliminare di
vendita, sulla base di un prezzo provvisorio stabilito
mediante valutazioni per campione. Per un periodo di tempo
di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e
comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero
prezzo, l'alloggio acquistato non puo' essere alienato a
nessun titolo ne' su di esso puo' costituirsi alcun diritto
reale di godimento. Gli assegnatari hanno tuttavia facolta'
di locare l'alloggio in caso di trasferimento della
residenza, di accrescimento del nucleo familiare o per
altri gravi motivi, previa autorizzazione del presidente
dell'istituto autonomo per le case popolari. L'assegnatario
puo' alienare l'alloggio qualora ricorrano le condizioni di
cui al precedente quinto comma. In tal caso deve darne
comunicazione al competente istituto autonomo per le case
popolari, il quale potra' esercitare, entro 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione, il diritto di prelazione
all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione
rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati.
Le somme ricavate dalle alienazioni di cui al presente
articolo sono riscosse dal competente istituto autonomo
provinciale per le case popolari e contabilizzate nella
gestione speciale prevista dall'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Ogni pattuizione stipulata in violazione delle
disposizioni di cui ai precedenti commi e' nulla. La
nullita' puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia
interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice".
Note all'art. 1, comma 26.
- La legge 30 dicembre 1991, n. 412, reca: "Disposizioni
in materia di finanza pubblica". Si riporta il testo
dell'abrogato art. 28: "Art. 28 (Gestione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica). - 1. Sono alloggi di
edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della
presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati,
a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato
o della regione, dallo Stato, da enti pubblici
territoriali, dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) e dai loro consorzi, comunque denominati o
modificati per legge regionale. 2. Sono esclusi gli alloggi
di servizio oggetto di concessione amministrativa in
connessione con particolari funzioni attribuite a pubblici
dipendenti, nonche' gli alloggi realizzati con mutuo
agevolato di cui all'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n.
457, e successive modificazioni. 3. L'alienazione di
fabbricati costituiti da alloggi di edilizia residenziale
pubblica di cui al comma 1 e' consentita a favore di
assegnatari in locazione esclusivamente per il
conseguimento di finalita' proprie dell'edilizia abitativa
pubblica. 4. Hanno diritto a presentare domanda di acquisto
degli alloggi posti in vendita coloro che alla data di
entrata in vigore della presente legge hanno in uso un
alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio, e che
non siano in mora con il pagamento dei canoni e delle
spese. 5. La regione approva i piani di cessione degli
alloggi predisposti dagli enti gestori nel rispetto dei
principi di cui al presente articolo, adottando
contestualmente le misure per la mobilita' degli inquilini
che non desiderano acquistare gli alloggi posti in vendita
e tutelando gli inquilini ultrasessantacinquenni o
portatori di handicap. 6. In fondi ricavati delle
alienazioni di cui al presente articolo saranno gestiti
direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati
secondo le direttive impartite dalle regioni. Le
alienazioni devono consentire: a parita' del corispettivo
capitalizzato, in caso di pagamento protratto nel tempo,
rispetto al valore dell'immobile ceduto; b) reinvestimento
dei ricavi in edifici o aree edificabili, per l'incremento
del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove
costruzioni, recupero e programmi integrati; c)
reinvestimento dei ricavi in urbanizzazioni socialmente
rilevanti per il patrimonio abitativo pubblico; d) facolta'
di utilizzare parte dei ricavi per il ripiano del deficit
finanziario. 7. Le alienazioni possono essere effettuate:
a) con il trasferimento immediato della proprieta'
dell'alloggio, con pagamento in contanti, in unica
soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del
prezzo di cessione; b) con il trasferimento immediato della
proprieta' dell'alloggio e iscrizione di ipoteca a garanzia
della parte del prezzo eventualmente dilazionata, per non
piu' di 15 anni, ad un interesse coerente con il principio
di cui al comma 6, lettera a), previo pagamento di una
quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo
di cessione. A tal fine la regione riserva per l'acquisto
da parte dei locatari degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica di cui al comma 1 una quota dei
contributi per il finanziamento dell'edilizia agevolata non
superiore al 30 per cento delle disponibilita'; le
modalita' per l'accesso ai mutui sono disposte con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro. 8. Per tutte le modalita' di cessione
il prezzo e' costituito dal valore catastale di cui al
decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991,
pubblicato nel supplemento straordinario n. 9 alla Gazzetta
Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, relativo alla
determinazione delle tariffe di estimo delle unita'
immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, ed ai
successivi aggiornamenti. Sono escluse riduzioni di
carattere oggettivo. 9. L'amministrazione degli immobili
interessati dalle alienazioni e' gestita dai cessionari. La
legge regionale dispone le modalita' con cui l'ente
gestore, con onere a carico degli interessati, presta la
propria assistenza alla formazione ed al funzionamento dei
condomini. 10. Sino all'entrata in vigore dell'approvazione
regionale di cui al comma 5, continua ad applicarsi l'art.
29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive
modificazioni. Per le proposte di trasferimento ancora non
autorizzate dalla regione alla data di entrata in vigore
della presente legge, il corrispettivo della cessione e'
determinato con le modalita' di cui al comma 8.
11. Le intendenze di finanza autorizzano la cessione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprieta'
dello Stato, su proposta degli enti gestori, purche' tale
proposta sia conforme alla legge regionale o, in assenza di
tale legge, sia conforme ai limiti e ai criteri di cui
all'art. 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive
modificazioni. In questo secondo caso il prezzo di cessione
e' determinato a norma di quanto indicato al comma 8. 12.
Tutte le operazioni previste nel presente articolo sono
esenti dal pagamento dell'imposta sull'incremento di valore
degli immobili (INVIM) e, nel caso di cessioni con garanzia
ipotecaria, sono esenti dal pagamento degli oneri per
l'iscrizione e la cancellazione ipotecaria. 13. Non sono
comunque alienabili gli immobili soggetti ai vincoli di cui
alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni". - Il testo dell'art. 7 della legge 23
dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di
finanza pubblica), come modificato dalla presente legge, e'
il seguente: "Art. 7. - 1. Fermo restando quanto previsto
dall'art. 9 della legge 10 febbraio 1982, n. 39 in materia
di canone di concessione, gli alloggi di servizio costruiti
o acquistati ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 227, e
della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive
modificazioni, sono assoggettati al regime degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica. (2. L'amministrazione delle
poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata a cedere in
proprieta', con priorita' agli assegnatari o agli aventi
causa alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) gli alloggi di cui al comma 1; b) gli alloggi construiti
o acquistati ai sensi del numero 3) dell'art. 1 delle norme
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 1 della legge
15 febbraio 1967, n. 42; c) gli alloggi che, ai sensi della
legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
3. Per la determinazione del prezzo di cessione delle
unita' abitative si applicano le disposizioni recate
dall'art. 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n.
412, e successive modificazioni. 4. Le somme ricavate dalla
vendita degli alloggi, al netto degli oneri derivanti dalla
corresponsione dei compensi spettanti a societa' di
compravendita di immobili eventualmente incaricate, sono
destinate alla riduzione del disavanzo di bilancio
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
5. Le condizioni e le modalita' della vendita sono
stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge)".