IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Vista  la  circolare  25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;
  Vista l'istanza con la quale la societa'  Istituto  di  ricerche  e
collaudi M. Masini S.r.l., con sede in Rho (Milano), via Moscova, 11,
ha chiesto di essere autorizzata, in via provvisoria, a rilasciare la
certificazione  CEE  ai  sensi  delle  direttive  CEE  n. 89/392 e n.
91/368;
  Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
espresso  nella  riunione  del  25  novembre  1993  tenutasi   presso
l'ispettorato  tecnico  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato Direzione generale della produzione industriale;
  Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici  interessati
sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV
alle  direttive  n.  89/392  e  n.  91/368 che la predisposizione del
fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora
il  costruttore  non  ritenga  di  poter  eseguire  direttamente   le
verifiche  di  conformita'  della macchina ai requisiti essenziali di
sicurezza;
  Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto  richiesto
nei  punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n.
159258;
  Considerato che la societa' Istituto  di  ricerche  e  collaudi  M.
Masini  S.r.l.  ha  dichiarato  di  possedere  i  requisiti  previsti
dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La societa' Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l.  e'
autorizzata   al  rilascio  della  certificazione  CEE  di  cui  alla
direttiva in premessa, per i prodotti di  seguito  elencati  compresi
nell'allegato  IV  delle  direttive  n. 89/392 e n. 91/368 secondo la
numerazione di classificazione stabilita nello  stesso  e  sottoposti
volontariamente  alla procedura di certificazione CEE dagli operatori
economici:
   1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la  lavorazione  del
legno e della carne:
    1.1.  Seghe  ad  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso della
lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo  o  con
dispositivo di trascinamento amovibile;
    1.2.  Seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato,  a
spostamento manuale;
    1.3.  Seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico  dei
pezzi da segare, a carico e/o
scarico manuale;
    1.4.  Seghe  a  utensile  mobile  nel  corso della lavorazione, a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
   2. Spianatrici ad  avanzamento  manuale  per  la  lavorazione  del
legno.
   3.  Piallatrici  su  una  faccia  a carico e/o scarico manuale per
lavorazione del legno.
   4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile a carico e/o scarico
manuale per la lavorazione del legno e della carne.
   7. Fresatrici ad asse verticale, ad  avanzamento  manuale  per  la
lavorazione del legno.
   8. Seghe a catena portatili da legno.
   9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei
metalli,  a  carico  e/o  scarico  manuale,  i cui elementi mobili di
lavoro possono avere una corsa superiore  a  6  mm  e  una  velocita'
superiore a 30 mm/s.
   10.   Formatrici   delle   materie   plastiche   per  iniezione  e
compressione a carico o scarico manuale.
   11. Formatrici della gomma ad iniezione o compressione, a carico e
scarico manuale.
   14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici  di  trasmissione
amovibili descritti al punto 3.4.7 dell'allegato I della direttiva n.
89/392 come emendato dall'allegato I della direttiva n. 91/368.
   15. Ponti elevatori per veicoli.
  2.  La  certificazione  CEE  di cui al comma precedente deve essere
effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella
direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare  in  conformita'  a  quanto
previsto nell'allegato VI della stessa.