IL DIRETTORE GENERALE
                    DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE
  Vista  la  circolare  25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993;
  Vista l'istanza con la quale l'Istituto  italiano  del  marchio  di
qualita',  con  sede in Milano, via Quintiliano Marco, 43, ha chiesto
di  essere  autorizzato,  in  via  provvisoria,   a   rilasciare   la
certificazione  CEE  ai  sensi  delle  direttive  CEE  n. 89/392 e n.
91/368;
  Visto l'assenso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
espresso  nella  riunione  del  25  novembre  1993  tenutasi   presso
l'ispettorato  tecnico  del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale;
  Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici  interessati
sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV
alle  direttive  n.  89/392  e  n. 91/368; che la predisposizione del
fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora
il  costruttore  non  ritenga  di  poter  eseguire  direttamente   le
verifiche  di  conformita'  della macchina ai requisiti essenziali di
sicurezza;
  Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto  richiesto
nei  punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n.
159258;
  Considerato che l'Istituto italiano del  marchio  di  qualita',  ha
dichiarato  di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della
direttiva n. 89/392/CEE;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'Istituto italiano del marchio di qualita'  e'  autorizzato  al
rilascio  della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa,
per i prodotti di seguito elencati compresi  nell'allegato  IV  delle
direttive   n.   89/392   e  n.  91/368  secondo  la  numerazione  di
classificazione stabilita nello stesso e  sottoposti  volontariamente
alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici:
   1.  Seghe  circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del
legno e della carne:
    1.1. Seghe  ad  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione,  a  tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con
dispositivo di trascinamento amovibile;
    1.2.  Seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione,  a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a
spostamento manuale;
    1.3.  Seghe  a  utensile  in  posizione  fissa  nel  corso  della
lavorazione,  dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei
pezzi da segare, a carico e/o scarico manuale;
    1.4. Seghe a utensile  mobile  nel  corso  della  lavorazione,  a
spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.
   2.  Spianatrici  ad  avanzamento  manuale  per  la lavorazione del
legno.
   3. Piallatrici su una faccia a  carico  e/o  scarico  manuale  per
lavorazione del legno.
   4. Seghe a nastro, a tavola o carrello mobile a carico e/o scarico
manuale per la lavorazione del legno e della carne.
   5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti 1-4 e
al punto 7 e per la lavorazione del legno.
   6.  Tenonatrici  a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno.
   7. Fresatrici ad asse verticale, ad  avanzamento  manuale  per  la
lavorazione del legno.
   8. Seghe a catena portatili da legno.
   15. Ponti elevatori per veicoli.
  2.  La  certificazione  CEE  di cui al comma precedente deve essere
effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella
direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare  in  conformita'  a  quanto
previsto nell'allegato VI della stessa.