IL MINISTRO DEI TRASPORTI E IL MINISTRO PER I PROBLEMI DELLE AREE URBANE Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, recante: "Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa"; Visto l'art. 9 della predetta legge n. 211/1992 che prevede, a favore delle citta' metropolitane e dei comuni individuati con decreto emanato dal Ministro per i problemi delle aree urbane di concerto con il Ministro dei trasporti, la concessione di contributi per la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tramvie veloci a contenuto tecnologico innovativo; Visto l'art. 10 della medesima legge n. 211/1992 che prevede, a favore degli enti indicati all'art. 8 della legge n. 385/1990 e degli altri enti interessati, la concessione di contributi per la realizzazione di sistemi ferroviari passanti, di collegamenti ferroviari con aree aeroportuali, espositive ed universitarie, di sistemi di trasporto rapido di massa e di programmi urbani integrati; Vista la delibera Cipet del 31 marzo 1992 con la quale sono stati, tra l'altro, indicati i criteri basilari per l'esame e valutazione dei progetti presentati; Visto l'art. 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, recante: "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica" che prevede che il Cipet, su proposta del Ministro per i problemi delle aree urbane d'intesa con il Ministro dei trasporti, possa autorizzare la contrazione nel secondo semestre 1993 di mutui ai sensi delle leggi n. 211/1992 e n. 122/1989 nel limite complessivo di lire mille miliardi; Vista la delibera Cipet del 7 giugno 1993 attuativa di quanto disposto dalla legge n. 498/1992 con la quale sono stati determinati nella misura di L./mld 500 i fondi assegnati agli interventi di cui alla legge n. 211/1992 e, inoltre, impartite direttive per l'utilizzazione dei suddetti fondi; Visto che nell'ambito delle suddette direttive e' stata prevista la finalizzazione delle risorse ai progetti relativi alle citta' metropolitane che rispondono, tra l'altro, alle caratteristiche tecniche di metropolitana leggera e di tramvia protetta, e ai progetti relativi alle citta' minori che consentono, tra l'altro, la soluzione radicale dei problemi di mobilita', con particolare riguardo ai centri storici; Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1993, prot. n. 916 (Segr) 05 (Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1993) del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane, con il quale e' stata richiesta documentazione integrativa limitatamente ai progetti aventi le caratteristiche sopra richiamate; Considerato che con l'avvenuta conferma delle autorizzazioni di spesa, di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 rimodulate a partire dagli anni 1994 e 1995, e' possibile dare avvio unitario alle procedure di attuazione di cui alla legge medesima, secondo le originarie previsioni di spesa; Considerato pertanto che e' necessario estendere a tutti i soggetti interessati, le richieste di documentazione integrativa, di cui al citato decreto interministeriale 7 agosto 1993, al fine di acquisire ulteriori elementi per la valutazione dei progetti proposti; Decretano: Art. 1. Ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dalla legge n. 211/1992, i soggetti che hanno gia' avanzato proposta e istanza di contribuzione da parte dello Stato ai sensi della legge medesima e consegnato la relativa documentazione entro le scadenze all'epoca previste, dovranno entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana presentare la documentazione integrativa indicata ai successivi articoli. La mancata presentazione della documentazione medesima precludera' la possibilita' di accedere ai finanziamenti.