IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto il regolamento CEE n. 804/68  del  Consiglio  del  26  giugno
1968,  modificato  da  ultimo  dal  regolamento CEE n. 2071/92 del 30
giugno  1992,  relativo  all'organizzazione  comune  di  mercato  nel
settore  del  latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare
l'art. 26;
  Visto il regolamento CEE n. 1842/83 del  Consiglio  del  30  giugno
1983,  modificato  da  ultimo  dal  regolamento  CEE  n. 2748/93, che
stabilisce le norme generali relative alla cessione  di  latte  e  di
taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  3392/93  della Commissione, del 10
dicembre 1993, che a decorrere dal  1  gennaio  1994  sostituisce  il
regolamento  CEE  n.  2167/83  della  Commissione del 28 luglio 1983,
recante modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 1842/83  che
stabilisce  le  norme  generali  relative alla cessione di latte e di
taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole;
  Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 491, concernente il riordinamento
delle competenze regionali e statali in materia agricola e  forestale
e  istituzione  del  Ministero  delle  risorse agricole, alimentari e
forestali e in particolare l'art. 2 che demanda al Ministero medesimo
la  predisposizione  degli  atti  necessari  per  l'attuazione  della
normativa comunitaria;
  Considerata  la  necessita'  di  adottare  tempestivamente le nuove
prescrizioni necessarie per assicurare l'attuazione  dell'intervenuta
normativa  comunitaria,  in  sostituzione  delle  prescrizioni finora
vigenti,  contenute  nel  decreto  ministeriale  10   ottobre   1983,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 285
del 17 ottobre 1983;
                              Decreta:
                                Art. 1.
  1. L'aiuto previsto all'art. 1 del regolamento CEE  n.  1842/93  e'
concesso  per  i  prodotti indicati al punto 1) e 2) dell'allegato al
regolamento CEE n. 3392/93 in  appresso  denominato  "regolamento"  e
riportati all'art. 7 del presente decreto.
  2.   Sono   beneficiari  dell'aiuto  gli  allievi  che  frequentano
regolarmente  uno  degli  istituti  scolastici  cosi'  come  definiti
all'art. 1 del regolamento ivi compresi gli allievi dell'insegnamento
secondario.
  3.   L'aiuto  e'  erogato  a  un  istituto  scolastico,  o  ad  una
amministrazione responsabile, o  ad  un  fornitore,  riconosciuti  ai
sensi   dell'art.   6   del   "regolamento",  di  seguito  denominati
"richiedenti", che  nel  corso  dell'anno  scolastico  o  durante  la
permanenza  degli  allievi  in  una colonia organizzata dall'istituto
scolastico o dall'amministrazione interessata distribuiscono a prezzo
agevolato agli allievi di  cui  al  secondo  comma  uno  o  piu'  dei
prodotti  riportati  all'art.  7  del presente decreto ottenuti nella
Comunita' e acquistati in Italia.
  4.  Ai  sensi  del  "regolamento"  l'aiuto  e'  concesso   per   un
quantitativo  massimo  di 0,250 litri di equivalente latte intero per
allievo e per  giorno  di  scuola  o  di  permanenza  nelle  colonie,
calcolato   secondo   le   modalita'   indicate   nell'art.   3   del
"regolamento".
  5. Le quantita' equivalenti degli altri prodotti e i corrispondenti
prezzi  massimi  di  cui  all'art. 10, par. 1, del "regolamento" sono
indicati all'art. 7 del presente decreto.
  6.  L'AIMA  provvede  ad  informare  i   richiedenti   nonche'   le
associazioni  ed  amministrazioni  interessate  in merito all'importo
dell'aiuto applicabile ad ogni categoria di prodotto.