IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto l'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1991, n. 439, concernente il
regolamento sulle sponsorizzazioni dei programmi radiotelevisivi;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
Riconosciuta la necessita' di modificare la disciplina sulle
sponsorizzazioni dei programmi radiotelevisivi adottata con decreto
ministeriale 4 luglio 1991, n. 439;
Vista la proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;
Sentite le competenti commissioni parlamentari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 28 ottobre 1993;
Ritenuto che le ipotesi di divieto di sponsorizzazione di notiziari
scientifici o di programmi il cui contenuto sia in evidente contrasto
con la natura dell'attivita' dello sponsor, non siano conformi ai
principi della legge e della direttiva comunitaria 3 ottobre 1989, n.
89/552/CEE, e possano determinare difficolta' di applicazione e
incertezze interpretative;
Considerato che l'art. 8, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.
223, prevede il divieto di pubblicita' indiretta dei prodotti del
tabacco, ma non detta analoga disciplina in materia di
sponsorizzazioni;
Considerata, altresi', l'opportunita' di rimettere agli ordini e
collegi professionali l'autonoma valutazione sul rispetto delle norme
deontologiche da parte degli iscritti;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata il 9 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto della regolamentazione
1. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione dei
programmi radiofonici e televisivi ai sensi ed ai fini dell'art. 3,
comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, convertito dalla
legge 17 dicembre 1992, n. 483, in relazione all'art. 8 della legge 6
agosto 1990, n. 223, quale integrato e modificato dallo stesso
decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 408, e all'art. 9 del decreto-
legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 422.
2. Le disposizioni in esso contenute si applicano sia alla
concessionaria pubblica, sia ai concessionari privati, salvo che non
sia diversamente stabilito in modo espresso.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990
(Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato), come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992
e dall'art. 9 del D.L. n. 323/1993, e' il seguente:
"Art. 8 (Disposizioni sulla pubblicita'). - 1. La
pubblicita' radiofonica e televisiva non deve offendere la
dignita' della persona, non deve evocare discriminazioni di
razza, sesso e nazionalita', non deve offendere convinzioni
religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti
pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente,
non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni,
e ne e' vietato l'inserimento nei programmi di cartoni
animati.
2. La pubblicita' televisiva e radiofonica deve essere
riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei
programmi con mezzi ottici o acustici di evidente
percezione.
3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989
(89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante
la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali e' consentito negli intervalli
abitualmente effettuati nelle sale teatrali e
cinematografiche. Per le opere di durata programmata
superiore a quarantacinque minuti e' consentita una
ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. E' consentita
una ulteriore interruzione se la durata programmata
dell'opera supera di almeno venti minuti due o piu' atti o
tempi di quarantacinque minuti ciascuno.
4. Il Garante, sentita un'apposita commissione, composta
da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra
personalita' di riconosciuta competenza, determina le opere
di alto valore artistico, nonche' le trasmissioni a
carattere educativo e religioso che non possono subire
interruzioni pubblicitarie.
5. E' vietata la pubblicita' radiofonica e televisiva
dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente
con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni emana con proprio decreto norme
sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione
degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio
delle Comunita' europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) (si
veda al riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425, n.d.r.).
6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte
della concessionaria pubblica non puo' eccedere il 4 per
cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12
per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non
superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere
recuperata nell'ora antecedente o successiva.
7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito nazionale non puo' eccedere il 15 per
cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18
per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque
non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve
essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un
identico limite e' fissato per i concessionari privati
autorizzati, ai sensi dell'art. 21, a trasmettere in
contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con
riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.
8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici
da parte dei concessionari privati non puo' eccedere per
ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento
per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20
per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale,
il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o
locale da parte dei concessionari a carattere comunitario.
9. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi
da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale non puo' eccedere il 20 per
cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione.
Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per
cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora
antecedente o successiva.
9-bis. Il tempo massimo di trasmissione quotidiana
dedicato alla pubblicita' da parte dei concessionari
privati per la radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale e' portato al 20 per cento se comprende forme di
pubblicita' come le offerte fatte direttamente al pubblico
ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di
prodotti oppure della fornitura di servizi, fermi restando
i limiti di affollamento giornaliero e orario di cui al
comma 7 per le forme di pubblicita' diverse dalle offerte
di cui al presente comma. Per i medesimi concessionari il
tempo di trasmissione dedicato a tali forme di offerte non
deve comunque superare un'ora e 12 minuti al giorno.
9-ter. Per quanto riguarda i concessionari per la
radiodiffusione televisiva in ambito locale, il tempo
massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla
pubblicita', qualora siano comprese le altre forme di
pubblicita' di cui al comma 9- bis, come le offerte fatte
direttamente al pubblico, e' portato al 35 per cento, fermo
restando il limite di affollamento orario e giornaliero per
gli spot di cui al comma 9.
9-quater. Ai concessionari privati per la radiodiffusione
televisiva in ambito locale gli indici di cui al comma 9-
ter si applicano a partire dal 31 dicembre 1993.
10. La pubblicita' locale e' riservata ai concessionari
privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i
concessionari privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica
devono trasmettere messaggi pubblicitari
contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i
bacini serviti.
I concessionari privati che abbiano ottenuto
l'autorizzazione di cui all'art. 21, possono trasmettere,
oltre alla pubblicita' nazionale, pubblicita' locale
diversificata per ciascuna zona oggetto della
autorizzazione, interrompendo temporaneamente
l'interconnessione.
11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole
dei contratti di pubblicita' che impongono ai concessionari
privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi
rispetto ai messaggi pubblicitari.
12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione
si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o
privata, non impegnata in attivita' televisive o
radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o
radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di
promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le
sue attivita' o i suoi prodotti.
13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai
seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una
trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso
essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere
la responsabilita' e l'autonomia editoriale dei
concessionari privati o della concessionaria pubblica nei
confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come
programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo
dello sponsor all'inizio o alla fine del programma;
b-bis) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio
dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo,
specialmente facendo riferimenti specifici di carattere
promozionale a detti prodotti o servizi.
14. I programmi non possono essere sponsorizzati da
persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale
consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di
altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita
di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di
medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche
disponibili unicamente con ricetta medica.
15. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro
novanta giorni, con decreto, una piu' dettagliata
regolamentazione in materia di sponsorizzazioni sia per la
concessionaria pubblica sia per i concessionari privati (si
veda al riguardo il D.P.R. 4 luglio 1991, n. 439, n.d.r.).
16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il
Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante
ed il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo
degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di
proventi che la concessionaria pubblica potra' conseguire
nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando,
a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione
percentuale prevista per il gettito pubblicitario
radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito
pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il
limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno
successivo terra' conto dell'aumento o della diminuzione
verificatisi.
17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente
articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975,
n. 103, art. 15, hanno validita' fino al 31 dicembre 1992.
In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale
di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove
dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato
pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni
alla suddetta normativa. Il Governo provvede alle
conseguenti iniziative legislative.
18. L'art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e'
abrogato".
- Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 408/1992 (Proroga
dei termini in materia di impianti di radiodiffusione)
prevede che: "Il Garante, in materia di sponsorizzazioni,
di connessi obblighi degli operatori televisivi, di offerte
fatte direttamente al pubblico, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, propone al Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni, che provvede nei successivi
sessanta giorni, acquisito il parere delle commissioni
parlamentari competenti, le necessarie modificazioni al
decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
4 luglio 1991, n. 439, adeguandolo alle disposizioni
comunitarie e tenendo conto delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50".
Il D.Lgs. n. 50/1990, sopracitato, reca: "Attuazione
della direttiva n. 85/577/CEE in materia di contratti
negoziati fuori dei locali commerciali".
- L'art. 9, comma 1, del D.L. n. 323/1993 (Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva) sostituisce il comma 9-
ter, dell'art. 8 della legge n. 223/1990 soprariportato. Il
comma 2 dello stesso art. 9 cosi' prosegue: "Sino alla
data di entrata in vigore delle modificazioni al decreto
del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 luglio
1991, n. 439, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge
19 ottobre 1992, n. 408, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483, fatto salvo quanto
previsto dal comma 9-quater dell'art. 8 della legge 6
agosto 1990, n. 223, aggiunto dall'art. 3, comma 1, del
medesimo decreto-legge 10 ottobre 1992, n. 408, continuano
ad applicarsi le disposizioni di cui al citato decreto
ministeriale".
- La direttiva CEE n. 89/552, relativa al coordinamento
di determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio
delle attivita' televisive, e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 298 del 17
ottobre 1989 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 93 del 27 novembre 1989 - 2a serie
speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 17:
"Art. 17. - I programmi televisi sponsorizzati devono
rispondere ai seguenti criteri:
a) il contenuto e la programmazione di una
trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso
essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere
la responsabilita' e l'autonomia editoriale dell'emitente
nei confronti delle trasmissioni;
b) devono essere chiaramente riconoscibili come
programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo
dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;
c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei
prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo,
specialmente facendo riferimenti specifici di carattere
promozionale a detti prodotti o servizi.
2. I programmi televisivi non possono essere
sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui
attivita' principale consiste nella fabbricazione o vendita
di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicita'
sia vietata ai sensi dell'art. 13 o 14.
3. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico
non possono essere sponsorizzati".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n. 223/1990, come
modificato dall'art. 3 del D.L. n. 408/1992 e dall'art. 9
del D.L. n. 323/1993, si veda in nota alle premesse.