Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. TV internazionale, con sede in Roma e unita' in Roma e Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1993 al 22 marzo 1994, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 236/93. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Globo News Italia, con sede in Roma e unita' in Milano e Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 marzo 1993 al 22 marzo 1994, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge n. 236/93. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. D.P.G. - Diaries Production Group, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 29 agosto 1993 al 26 febbraio 1994. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stampa quotidiana, con sede in Roma e unita' di Roma, per il periodo dal 7 giugno 1993 al 6 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, con sede in Pomezia e unita' in Frosinone, Nerola (Roma), Palombara (Roma), Pomezia (Roma), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 dicembre 1992 al 1 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Hachen, con sede in Bollate (Milano) e stabilimento in Bollate (Milano), per il periodo dal 27 maggio 1993 al 26 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Guarino Antonio e Umberto conceria e raffineria pellami, con sede in Solofra (Avellino) e unita' in Solofra (Avellino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 aprile 1993 al 7 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dublo, con sede in Latina e stabilimento in Latina, per il periodo dal 10 giugno 1993 al 9 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine grafiche Fratelli Stianti, con sede in S. Casciano Val di Pesa (Firenze) e unita' in S. Casciano Val di Pesa (Firenze), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 gennaio 1993 al 10 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Serman, con sede in Triggiano (Bari) e unita' in Triggiano (Bari), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1991 al 6 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conti- nental, con sede in Milano, sede amministrativa di S. Vito al Tagliamento (Pordenone) e unita' di Lavinio Scalo Anzio (Roma), per il periodo dal 9 dicembre 1992 all'8 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mazzaroppi, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento in Aprilia (Latina), per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F. Duecento 80, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento in Pomezia (Roma), per il periodo dal 7 luglio 1993 al 6 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Martinelli, con sede in Pistoia e stabilimento in Pistoia, per il periodo dall'11 settembre 1993 al 10 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marsa Confezioni, con sede in Arezzo e unita' in Arezzo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 marzo 1993 al 18 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Malpac, con sede in Bisignano (Cosenza) e stabilimento in Capannori (Lucca), per il periodo dal 17 marzo 1993 al 16 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Te.Ni., con sede in Ferrandina (Matera) e stabilimento in Ferrandina (Matera), per il periodo dal 27 marzo 1993 al 26 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Cardellino, con sede in Porcari (Lucca) e unita' in Porcari (Lucca), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 maggio 1993 al 2 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 17 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Compagnia tessile Tifernate, con sede in Promano di Citta' di Castello (Perugia) e unita' di Promano di Citta' di Castello (Perugia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 20 ore settimanali articolate in turni di lavoro antimeridiani di 4 ore per novantatre operai e un impiegato costituenti l'intero organico, per il periodo dal 10 maggio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 20 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI 7 giugno 1993, per il periodo dal 23 marzo 1993 al 22 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 20 dicembre 1993 e' disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Sar. di Sassari di cui alla richiamata delibera CIPI 7 giugno 1993, per il periodo dal 23 marzo 1993 al 22 marzo 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.G.B. stampa rotocalco, fallita il 26 agosto 1991, con sede in Bellusco (Milano) e unita' di Bellusco (Milano), per il periodo dal 22 luglio 1993 al 21 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. N.I.G.I., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Si.Gi., con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 1 luglio 1993 al 31 dicembre 1993. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio agrario provinciale di Grosseto, con sede in Grosseto e unita' in Grosseto, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1992 al 17 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Livorno, con sede in Livorno e unita' in Livorno, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 novembre 1992 al 24 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Lucca e Massa Carrara, con sede in Lucca e stabilimento in Lucca, per il periodo dal 6 aprile 1993 al 3 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pisa, con sede in Pisa e unita' in Pisa, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 febbraio 1993 al 7 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Pistoia, con sede in Pistoia e stabilimento in Pistoia, per il periodo dal 6 aprile 1993 al 5 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo (Teramo) e stabilimento in S. Atto di Teramo (Teramo), per il periodo dal 15 ottobre 1993 al 29 ottobre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Etruria Marsciano, con sede in Marsciano (Perugia) e unita' in Marsciano (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 luglio 1993 al 29 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Nestor, con sede in Marsciano (Perugia) e unita' in Marsciano (Perugia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 31 luglio 1993 al 30 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ci.Gi.Emme., con sede in Val della Torre (Torino) e unita' in Val della Torre (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 agosto 1993 al 5 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni meccaniche Cogliati, con sede ed unita' in S. Pietro all'Olmo (Milano), per il periodo dal 4 novembre 1993 al 3 maggio 1994. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fintras, con sede in Passignano sul Trasimeno (Perugia) e stabilimento in Passignano sul Trasimeno (Perugia), per il periodo dal 16 maggio 1993 al 15 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.M.C. Giovanni Monzio Compagnoni, con sede in Castel Rozzone (Bergamo) e unita' in Castel Rozzone (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1993 al 18 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Group Factor, con sede ed unita' in Milano, per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lulotex, con sede in Castellalto (Teramo) e stabilimento in Castellalto (Teramo), per il periodo dal 22 marzo 1993 al 21 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Magik Shoes, con sede in Colle Val D'Elsa (Siena) e stabilimento in Barberino Val D'Elsa (Firenze), per il periodo dall'8 luglio 1993 al 7 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maritex, con sede in Scerne di Pineto (Teramo) e stabilimento in Scerne di Pineto (Teramo), per il periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica Nuvolera (gruppo Berardi), con sede in Nuvolera (Brescia) e unita' di Nuvolera (Brescia), per il periodo dal 3 agosto 1993 al 2 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Mielvin, con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 novembre 1992 al 17 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Molino Cooperativo Intercomunale, con sede in Amelia (Terni) e unita' in Terni, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 luglio 1993 al 4 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuovi Cantieri Navali Cortazzo, con sede in Napoli e unita' in Napoli, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 luglio 1993 al 20 luglio 1994. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 13147 del 1 luglio 1993 per il periodo dal 21 luglio 1993 al 31 agosto 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OCN-PPL, con sede in Borgomanero (Novara) e unita' in Ivrea (Torino), Legnano (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 giugno 1993 al 20 dicembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OCN-PPL, con sede in Borgomanero (Novara) e stabilimenti in Ivrea (Torino), Legnano (Milano), per il periodo dal 21 dicembre 1992 al 16 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palazzini, con sede in Milano e stabilimento in Canegrate (Milano), per il periodo dal 10 maggio 1993 al 14 settembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pierre By Giordan, con sede in Sessano del Molise (Isernia) e unita' in Sessano del Molise (Isernia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 agosto 1993 al 1 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede e unita' in Milano, per il periodo dal 28 ottobre 1993 al 27 aprile 1994. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, con sede in Milano e unita' in Livorno Ferraris (Vercelli), per il periodo dal 3 novembre 1993 al 2 maggio 1994. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Informatica, con sede ed unita' in Milano, per il periodo dal 22 ottobre 1993 al 21 aprile 1994. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Servocavi, con sede in Milano e unita' in Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 14 ottobre 1993 al 13 aprile 1994. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, con sede e unita' in Tivoli (Roma), per il periodo dal 9 giugno 1993 al 5 dicembre 1993. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1 luglio 1993, n. 13097. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone (Catanzaro) e unita' in Crotone (Catanzaro), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 aprile 1993 al 28 aprile 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 8, commi 5 e 6, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, nei confronti dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Societa' Italiana di partecipazione, con sede e unita' in Milano, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi Societa' Costruzioni Industriali Milano, con sede in Milano e unita' di Arluno (Milano), Binasco (Milano), Chiliani (Sassari) e Milano per il periodo dall'11 maggio 1993 al 10 novembre 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.P. Elettronica, con sede in Mazzo di Rho (Milano) e stabilimento in Mazzo di Rho (Milano), per il periodo dal 13 febbraio 1993 al 28 febbraio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160. Con decreto ministeriale 13 dicembre 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stratos Confezioni, con sede in Pianico (Bergamo) e unita' in Pianico (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 luglio 1993 al 13 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge 20 maggio 1988, n. 160.