IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,
recante, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 1, del
citato decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8;
Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del 20 maggio 1987, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985, e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
Vista l'ordinanza 26 marzo 1992 n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992 che detta norme dirette ad
accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, pubblicate
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985,
n. 262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
Visto il verbale del sopralluogo eseguito il 15 marzo 1990 del
gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche dal quale si evince
uno stato di pericolo incombente per dissesto idrogeologico che
interessa il versante orientale del centro abitato del comune di
Furci;
Vista l'ordinanza n. 2283/FPC dell'11 giugno 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 23 giugno 1992, con la quale e' stato
disposto un intervento parziale per l'eliminazione del pericolo
incombente accertato dal gruppo nazionale per la difesa catastrofi
idrogeologiche, per un importo di L. 2.020.000.000 relativo al primo
stralcio di un progetto generale di L. 4.450.000.000;
Vista la nota n. 4009 in data 6 dicembre 1993 con la quale il
comune di Furci invia un progetto di massima relativo al secondo
stralcio per un importo di lire 2.350 milioni;
Ravvisata la necessita' di consentire un immediato intervento teso
alla eliminazione del pericolo incombente;
Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo
1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
Dispone:
Art. 1.
Per la prosecuzione degli interventi di cui in premessa e'
assegnata al comune di Furci la somma di lire 2.000.000.000.
Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.