IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
  Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
  Visto  l'art.  1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27  marzo  1987,  n.  120,
concernente  gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente,  tra  l'altro,  il  rifinanziamento  del  su   accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n.  190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Vista  l'ordinanza  26  marzo  1992,  n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta  norme  dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
  Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30  ottobre  1990  e  n.  2086  del  4 febbraio 1991, rispettivamente
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28  febbraio  1985,  n.
262  del  9  novembre  1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai  progettisti,  al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
  Visti  i verbali di sopralluogo del 20 aprile 1988, 29 ottobre 1990
e 9 giugno 1993 con il quale il gruppo nazionale per la difesa  dalle
catastrofi  idrogeologiche  ha  accertato  le  condizioni di pericolo
incombente in varie localita' nel comune di Cefalu';
  Visti l'ordinanza n. 1628 del 30 dicembre  1988,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1989, e il decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione civile n. 841 del 9 agosto 1991
per un totale di finanziamenti pari a L. 1.500.000.000;
  Vista la nota n. 2598 datata 27 dicembre 1993 del comune di Cefalu'
con  la  quale  si  trasmette  un  progetto  di  massima  pari  a  L.
3.500.000.000 per  l'eliminazione  del  pericolo  incombente  in  via
Pitre';
  Considerata la limitazione di fondi disponibili per tali esigenze;
  Ravvisata,  comunque,  la  necessita'  di aderire alla richiesta al
fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie  a  ridurre  le
condizioni  di  pericolo  incombente  su  via  Pitre'  nel  comune di
Cefalu';
  Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni  contraria
norma,  ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  alle  norme  procedurali di cui alla legge 1 marzo
1975,  n.  44  al  decreto  del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per  gli  interventi  di  cui in premessa e' assegnata al comune di
Cefalu' la somma di L. 2.500.000.000.
  Detto contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'art.  1  del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge  27  marzo  1987,  n.  120,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2,  del  decreto-legge  3  maggio  1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195.