IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
Vista l'ordinanza 26 marzo 1992, n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, rispettivamente
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n.
262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
Visti i verbali di sopralluogo del 20 aprile 1988, 29 ottobre 1990
e 9 giugno 1993 con il quale il gruppo nazionale per la difesa dalle
catastrofi idrogeologiche ha accertato le condizioni di pericolo
incombente in varie localita' nel comune di Cefalu';
Visti l'ordinanza n. 1628 del 30 dicembre 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1989, e il decreto del Ministro
per il coordinamento della protezione civile n. 841 del 9 agosto 1991
per un totale di finanziamenti pari a L. 1.500.000.000;
Vista la nota n. 2598 datata 27 dicembre 1993 del comune di Cefalu'
con la quale si trasmette un progetto di massima pari a L.
3.500.000.000 per l'eliminazione del pericolo incombente in via
Pitre';
Considerata la limitazione di fondi disponibili per tali esigenze;
Ravvisata, comunque, la necessita' di aderire alla richiesta al
fine di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie a ridurre le
condizioni di pericolo incombente su via Pitre' nel comune di
Cefalu';
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo
1975, n. 44 al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
Dispone:
Art. 1.
Per gli interventi di cui in premessa e' assegnata al comune di
Cefalu' la somma di L. 2.500.000.000.
Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195.