IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 48 del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 542;
Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente le
modalita' di rendicontazione;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120,
concernente gli interventi per dissesti idrogeologici nel territorio
nazionale;
Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195,
concernente, tra l'altro, il rifinanziamento del su accennato
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, art. 1, comma 1;
Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987 che,
tra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
Vista l'ordinanza 26 marzo 1992 n. 2242/FPC, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, che detta norme dirette
ad accelerare le procedure dei progetti per l'esecuzione di opere con
onere a carico del Fondo della protezione civile;
Viste le ordinanze n. 498/FPC del 27 febbraio 1985, n. 2029/FPC del
30 ottobre 1990 e n. 2086 del 4 febbraio 1991, rispettivamente
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n.
262 del 9 novembre 1990 e n. 34 del 9 febbraio 1991, con le quali
vengono disciplinati i compensi da corrispondere ai progettisti, al
direttore dei lavori, all'ingegnere capo ed ai collaudatori;
Visto il verbale del sopralluogo del 29 gennaio 1993 con il quale
il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche ha
accertato il permanere delle condizioni di pericolo incombente
derivato dalla instabilita' di un versante roccioso su cui sorge
l'abitato di "Ariella" nel comune di Roccafiorita;
Vista la nota n. 3356 datata 1 dicembre 1993 con la quale il comune
di Roccafiorita invia un progetto di massima per l'eliminazione dello
stato di pericolo imcombente per un importo di L. 4.000.000.000
debitamente approvato in via tecnica dall'ufficio del genio civile di
Messina con n. 22889 del 26 novembre 1993;
Considerata la limitatezza di fondi disponibili per tali esigenze;
Ravvisata, pertanto la necessita' di aderire alla richiesta al fine
di far eseguire le opere piu' urgenti necessarie a ridurre la spinta
gravitativa sul versante roccioso, ingenerata essenzialmente da
fattori di permeabilita' alle acque meteoriche nella parte alta del
versante;
Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma, ed in particolare al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo
1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
Dispone:
Art. 1.
Per la esecuzione degli interventi di cui in premessa e' assegnata
al comune di Roccafiorita la somma di L. 3.000.000.000.
Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita'
dell'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991 n. 195.