IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei
crediti all'esportazione;
Visto il decreto ministeriale del 1 marzo 1988, n. 123, recante
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e
servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli
articoli 13 e 14 riguardanti la determinazione del tasso di
riferimento da assumere come base dell'intervento del Mediocredito
centrale sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma
dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;
Visto l'art. 3 del decreto ministeriale del 9 gennaio 1989,
registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1989, registro n. 1
Tesoro, foglio n. 285, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 15 del 19 gennaio 1989, con il quale e' stata
fissata nella misura dello 0,50 per cento la commissione
onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri
relativi alle operazioni di credito agevolato con dilazione di
pagamento uguale o superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni
sopracitate;
Visto il decreto ministeriale del 29 novembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 13
dicembre 1993, con il quale e' stato fissato nella misura del 10,15
per cento il tasso di riferimento per il periodo 15 dicembre 1993 -
14 gennaio 1994;
Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini
della determinazione del tasso di riferimento relativo alle
operazioni sopra indicate per il perdiodo 15 gennaio-14 febbraio
1994, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi e'
pari al 9,95 per cento;
Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa, per il
periodo 15 gennaio-14 febbraio 1994, e' pari al 9,95 per cento.
In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva
riconosciuta nella misura dello 0,50 per cento, il tasso di
riferimento applicabile alle operazioni suddette, per il periodo 15
gennaio-14 febbraio 1994, e' pari al 10,45 per cento.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 1994
p. Il direttore generale: PAOLILLO