IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato
con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;
Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art.
32;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto il parere del Consiglio superiore di sanita' sulla profilassi
della rabbia silvestre espresso nella seduta del 18 dicembre 1981;
Visto il decreto 7 luglio 1992 concernente la produzione,
l'acquisto e la distribuzione dei vaccini per le profilassi
immunizzanti obbligatorie degli animali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 187 del 10 agosto 1992;
Visto il decreto 8 agosto 1988, n. 476, concernente il pagamento
delle prestazioni veterinarie per l'attuazione delle profilassi
vaccinali obbligatorie contro malattie infettive e diffusive degli
animali e per l'esecuzione della bonifica sanitaria degli allevamenti
dalla tubercolosi, dalla brucellosi e dalla leucosi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 264 del 10 novembre 1988;
Vista la circolare n. 2 del 2 gennaio 1985 riguardante le
profilassi vaccinali obbligatorie, procedure amministrative contabili
per la liquidazione delle prestazioni veterinarie;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive
modificazioni;
Vista la circolare n. 29 del 25 luglio 1992: applicazione del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 219;
Ritenuta l'esigenza di adottare misure profilattiche urgenti per
fronteggiare il pericolo della rabbia silvestre tuttora presente nei
Paesi confinanti con l'Italia in particolare con alcune province
della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia autonoma di
Bolzano ove sono stati accertati casi di rabbia silvestre;
Attesa quindi la necessita' di conferire uno stato immunitario ai
cani ed agli animali domestici presenti nelle zone maggiormente
esposte al rischio di contagio nonche' di evitare la diffusione della
malattia;
Ordina:
Art. 1.
1. Nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella provincia autonoma
di Bolzano e' resa obbligatoria la vaccinazione antirabbica
precontagio dei cani, dei bovini, degli ovini, dei caprini e degli
equini che si trovano esposti al rischio del contagio dell'infezione
rabbica.
2. Le competenti autorita' sanitarie delle regioni Piemonte, Valle
d'Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto e della provincia autonoma di
Trento possono rendere obbligatoria la vaccinazione antirabbica
precontagio degli animali delle suddette specie nelle zone
eventualmente esposte al rischio del contagio per la presenza della
rabbia silvestre nel Paesi esteri confinanti e nel territorio
nazionale.
3. Le competenti autorita' delle regioni e province autonome indi-
cate nei commi precedenti, in relazione alla valutazione del rischio
del contagio, individuano le zone, stabilendone l'ampiezza nelle
quali deve essere effettuata la vaccinazione antirabbica precontagio.
Con lo stesso provvedimento, determinano, altresi', l'esecuzione
della vaccinazione antirabbica per gli animali non vaccinati nel
periodo di cui al successivo art. 2 in quanto non in eta' di
vaccinazione e per le stesse specie che vengano introdotte
successivamente, anche temporaneamente, nelle stesse zone.