LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare
riferimento all'art. 7;
Visti i commi 10 e 11 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n.
537, recante interventi correttivi di finanza pubblica;
Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1993, con cui si e' proceduto alla riclassificazione dei medicinali,
ai sensi del citato art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del richiamato
provvedimento, il quale stabilisce che i medicinali contraddistinti
nell'elenco allegato con il simbolo "H", dei quali, anteriormente
all'entrata in vigore dello stesso provvedimento, era consentito
l'uso ospedaliero, non possono piu' essere venduti al pubblico dal 15
gennaio 1994;
Ritenuta l'opportunita' di prorogare al 28 febbraio 1994 la
possibilita' di vendita in farmacia, anche in regime di Servizio
sanitario nazionale, dei medicinali predetti, anche al fine di
consentire alle autorita' regionali e locali di adottare misure
idonee alla corretta distribuzione agli assistiti dei prodotti
suscettibili di impiego domiciliare;
Ritenuto di prorogare, altresi', per le stesse motivazioni, la
possibilita' di distribuzione al pubblico in farmacia, in regime di
Servizio sanitario nazionale, dei medicinali per i quali le note
accluse all'elenco allegato al provvedimento del 30 dicembre 1993
prevedono la dispensazione o la distribuzione da parte di strutture
pubbliche;
Dispone:
Art. 1.
1. Il termine di decorrenza del divieto di vendita al pubblico dei
medicinali contraddistinti con il simbolo H nell'elenco allegato al
provvedimento della Commissione unica del farmaco del 30 dicembre
1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
306 del 31 dicembre 1993, dei quali era ammessa la vendita al
pubblico anteriormente all'entrata in vigore dello stesso
provvedimento, e' differito al 1 marzo 1994.
2. Fino al 28 febbraio 1994, le farmacie aperte al pubblico
dispensano i medicinali di cui al comma 1 secondo la disciplina
prevista per i medicinali di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma
10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
3. Parimenti, fino al 28 febbraio 1994, le farmacie aperte al
pubblico possono dispensare, secondo la disciplina prevista per i
medicinali di cui alla lettera a) dell'art. 8, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, i medicinali precedentemente disponibili
nelle farmacie, per i quali le note accluse all'elenco allegato al
provvedimento del 30 dicembre 1993 prevedono la dispensazione o la
distribuzione da parte di strutture pubbliche.