AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 marzo 1993, n. 54, 15
maggio 1993, n. 143, 17 luglio 1993, n. 232, e 14 settembre 1993, n.
359". I DD.LL. n. 54/1993, n. 143/1993, n. 232/1993 e n. 359/1993, di
contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati
convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i
relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1993, n.
166 del 17 luglio 1993, n. 217 del 15 settembre 1993, e n. 268 del 15
novembre 1993).
Art. 1.
Sezioni regionali della Corte dei conti
1. In tutte le regioni sono istituite (( ove non gia' esistenti ))
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione
estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione.
2. Nella regione Trentino-Alto Adige sono istituite due sezioni
giurisdizionali con sede in Trento e in Bolzano nel rispetto della
normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche e
con circoscrizione estesa al rispettivo territorio provinciale.
3. A tutte le sezioni, (( comprese quelle gia' istituite, )) si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5, 6, 9 e 11
della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (a) .
4. Le sezioni regionali previste al comma 1 e al comma 2, ove non
gia' costituite, vengono insediate entro sette mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Entro venti giorni
dall'insediamento, sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i
fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a
giudicare, fatta eccezione per i giudizi per i quali risulti gia'
fissata l'udienza.
(( 4-bis. Della ricezione dei fascicoli e' data comunicazione alle ))
(( parti interessate e ai difensori costituiti, a cura della ))
(( segreteria della sezione. ))
5. (( Avverso )) le sentenze delle sezioni giurisdizionali
regionali in materia di contabilita' pubblica e' ammesso l'appello
alle sezioni giurisdizionali centrali, che giudicano con (( tre
magistrati. )) L'appello e' proponibile nel termine di sessanta
giorni decorrenti, per il procuratore generale e per il procuratore
regionale competente per territorio, dalla pubblicazione e, per il
convenuto, dalla notificazione della sentenza.
6. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di
competenza della sezione regionale del Lazio.
7. Le sezioni riunite della Corte dei conti decidono sui conflitti
di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni
giurisdizionali centrali o regionali, ovvero a richiesta del
procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte
dei conti o da un presidente di sezione e giudicano con (( cinque
magistrati )) . Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un
numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della
Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.
8. Dalla data di insediamento dell'ultima delle sezioni
giurisdizionali regionali, sono soppresse la sezione III ordinaria
per le pensioni civili, la sezione IV ordinaria per le pensioni
militari, le cinque sezioni giurisdizionali speciali per le pensioni
di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare ai sensi
dell'articolo 11 della legge 8 ottobre 1984, n. 658 (a) . In ogni
caso a decorrere dal (( 1 gennaio 1995 )) le predette sezioni sono
soppresse e i giudizi di competenza di sezioni giurisdizionali
regionali non ancora insediate sono attribuiti alla sezione
giurisdizionale regionale del Lazio.
9. Alle esigenze di magistrati per le sezioni giurisdizionali
regionali e per gli uffici del procuratore regionale provvede il
consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione
su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere
assegnati, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore
a due anni. Nel primo impianto e per un periodo non inferiore a due
anni, alle occorrenze delle sezioni e delle procure regionali si
provvede provvisoriamente, con magistrati assegnati anche d'ufficio.
10. L'articolo 42 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (b), e'
sostituito dal seguente:
"Art. 42 (( (Posizione dei funzionari membri della commissione). -
)) I membri effettivi della commissione di controllo di cui alla
lettera c) del precedente articolo sono esonerati da ogni obbligo di
servizio presso l'amministrazione cui appartengono.".
11. Alle segreterie delle sezioni giurisdizionali regionali e delle
procure regionali sono preposti funzionari di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (c).
(a) La legge n. 658/1984 istituisce in Cagliari una
sezione giurisdizionale e delle sezioni riunite della Corte
dei conti. Si trascrive il testo dei relativi articoli 2,
3, 5, 6, 9 e 11:
"Art. 2. - Sono attribuiti alla sezione di cui al
precedente articolo, in base alle norme e ai principi
concernenti l'attivita' giurisdizionale della Corte dei
conti:
a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi
a istanza di parte in materia di contabilita' pubblica
riguardanti i tesorieri e gli altri agenti contabili, gli
amministratori e i funzionari e agenti della regione, delle
province, dei comuni e degli altri enti locali nonche'
degli enti regionali;
b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi
a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli
amministratori e funzionari, impiegati e agenti di uffici e
organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici
nella regione, quando l'attivita' di gestione di beni
pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio
regionale, ovvero il fatto da cui deriva il danno siasi
verificato nel territorio della regione;
c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di
pensioni, assegni o indennita' civili, militari e di guerra
a carico totale o parziale dello Stato o degli enti
pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente,
all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza,
abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;
d) altri giudizi interessati la regione in materia
contabile e pensionistica attribuiti o che saranno
attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei
conti.
Nei giudizi di cui alle lettere c) e d), limitatamente
alla materia pensionistica, la sezione giurisdizionale o il
vice procuratore generale presso di essa possono richiedere
agli ospedali militari o civili, aventi sede nella regione,
i pareri medico-legali o l'esecuzione di visite dirette ai
fini dei necessari accertamenti in ordine alle infermita'
denunciate dai ricorrenti".
"Art. 3. - I conti dei tesorieri e degli altri agenti
contabili della regione, delle province, dei comuni e degli
altri enti pubblici diversi dallo Stato sono trasmessi alla
segreteria della sezione giurisdizionale entro sessanta
giorni dalla data dell'avvenuta fase di verifica o
controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa.
Pervenuto il conto, il segretario ne da' notizia al
presidente della sezione che designa il magistrato
relatore".
"Art. 5. - La sezione giurisdizionale giudica con un
numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione
o il consigliere anziano incaricato di tenere la
presidenza.
Presso la sezione e' istituito un ufficio del pubblico
ministero, rappresentato da un vice procuratore generale
coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio
di segreteria cui e' preposto un funzionario appartenente
alla carriera direttiva della Corte dei conti".
"Art. 6. - I giudizi indicati nell'art. 2 sono regolati,
per quanto non previsto nella presente legge, dalle norme
del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n.
1214, da quelle del regolamento di procura, approvato con
regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, nonche' dalle suc-
cessive modificazioni e integrazioni e dalle altre norme
che saranno emanate per regolare i giudizi dinanzi alla
Corte dei conti.
Fatto salvo il disposto di cui all'art. 3, fino a quando
la regione non avra' disciplinato con prorie norme il
rendimento dei conti dei propri tesorieri e agenti
contabili, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in tema di contabilita' generale dello
Stato".
"Art. 9. - Presso la sezione regionale giurisdizionale
e' costituita una commissione per il gratuito patrocinio,
nominata ogni anno con decreto del presidente della Corte
dei conti e composta:
a) di un consigliere assegnato alla sezione, che la
presiede;
b) di un altro magistrato facente comunque parte di un
collegio giudicante della sezione stessa;
c) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di
cassazione designato dal consiglio dell'ordine degli
avvocati di Cagliari.
Esercita le funzioni di segreteria il segretario della
sezione stessa.
Per ciascun componente sono nominati membri supplenti".
"Art. 11. - I giudizi sulle materie attribuite alla
competenza delle sezioni a norma dell'art. 2 e seguenti,
che alla data di entrata in vigore della presente legge
siano in corso presso le sezioni centrali del contenzioso
contabile e pensionistico, sono devoluti, nello stato in
cui si trovano, alla sezione giurisdizionale, salvo che non
sia stata emessa pronuncia interlocutoria o, nel caso di
giudizi di conto, non sia stata depositata la relazione sul
conto da parte del magistrato relatore".
(b) La legge n. 62/1953 reca: "Costituzione e
funzionamento degli organi regionali".
(c) Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
Si trascrive il testo del relativo art. 17, come sostituito
dall'art. 10 del D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546:
"Art. 17 (Funzioni di direzione del dirigente). - 1. Al
dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle
attribuzioni di cui all'art. 3:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di
uffici centrali e periferici con circoscrizione non
inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi
informatico-statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di
competenza, nonche' dei poteri di gestione inerenti alla
realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della
produttivita' dell'ufficio, previo eventuale esame con le
organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8,
secondo le modalita' di cui all'art. 10; la verifica sulle
stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e
l'adozione delle iniziative nei confronti del personale,
ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per
situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento
ad altro ufficio o per il collocamento in mobilita';
e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori
per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti
collettivi;
f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo
all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi
interessati, del rispetto dei termini e degli altri
adempimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo
sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un
ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi
consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al dirigente generale
in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri
generali di organizzazione degli uffici.
2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui
al comma 1, lettera a), provvede in particolare alla
gestione del personale e delle risorse finanziarie e
strumentali assegnate a detti uffici ed e' sovraordinato
agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della
circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresi'
funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede
inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di
apertura al pubblico tenendo conto della specifica realta'
territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche'
all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro,
previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di
cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalita' di cui
all'art. 10".