IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  sostenere  ed
incentivare  il  processo  di  sviluppo  dell'economia  con  adeguati
strumenti di intervento volti ad incrementare la  domanda  globale  e
l'occupazione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei
Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i  Ministri  del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  dell'interno,   della
difesa, delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  per  il
coordinamento delle politiche comunitarie e gli  affari  regionali  e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
               Interventi a sostegno dell'occupazione 
  1. Per incentivare l'urgente ripresa degli investimenti a  sostegno
dell'occupazione,  le  amministrazioni  competenti  provvedono   alla
tempestiva  programmazione   delle   risorse   finanziarie   comunque
rispettivamente disponibili per il triennio 1994-1996. A tal fine: 
    a) il fondo per il concorso nel pagamento degli  interessi  sulle
operazioni di credito a favore delle  imprese  artigiane,  costituito
presso la Cassa per  il  credito  alle  imprese  artigiane  ai  sensi
dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come  sostituito
dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685,  e'  ulteriormente
incrementato di lire 100 miliardi per  ciascuno  degli  anni  1995  e
1996; 
    b) il fondo di rotazione per la promozione e  lo  sviluppo  della
cooperazione, di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985,  n.
49, e' ulteriormente integrato dell'importo di lire 50  miliardi  per
ciascuno degli anni 1995 e 1996; 
    c) la dotazione del fondo  contributi  per  l'acquisto  di  nuove
macchine utensili di cui al primo comma dell'articolo 3  della  legge
28 maggio 1973, n. 295, e' ulteriormente  integrata  della  somma  di
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996; 
    d) il fondo per la ricerca applicata di cui all'articolo 1  della
legge 14 febbraio 1991, n. 46, e' ulteriormente integrato della somma
di lire 250 miliardi per l'anno 1995  e  di  lire  300  miliardi  per
l'anno 1996; 
    e) il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio  1982,
n. 46, e' ulteriormente integrato della somma di  lire  50  miliardi,
per ciascuno degli anni 1995 e 1996, per  la  copertura  degli  oneri
derivanti dall'applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 12 della legge 5
ottobre 1991, n. 317; 
    f) il fondo di dotazione della sezione speciale  per  il  credito
alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con
decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  15  dicembre
1947, n. 1421, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 30, e  succes-
sive modificazioni, e' ulteriormente integrato degli importi di  lire
63.456 milioni per l'anno 1994 e di lire 60.000  milioni  per  l'anno
1995. 
  2. Per incentivare l'urgente ripresa sugli investimenti a  sostegno
dell'occupazione, il Ministero delle risorse agricole,  alimentari  e
forestali  provvede  alla  tempestiva  programmazione  delle  risorse
finanziarie comunque disponibili per il  triennio  1994-1996.  A  tal
fine, per la prosecuzione del programma di opere irrigue di rilevanza
nazionale, individuate ai sensi e per  gli  effetti  dell'articolo  1
della legge 7 febbraio 1992, n. 140, e' autorizzata l'ulteriore spesa
di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996. E' abrogato
l'articolo 2 della legge 4 giugno 1984, n. 194. 
  3. Al complessivo  onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
articolo, pari a L.  63.458.000.000  per  l'anno  1994,  a  lire  710
miliardi per l'anno 1995 ed a lire 700 miliardi per l'anno  1996,  si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo  9001
delo stato di previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1994,
utilizzando, per l'anno 1994, parte dell'accantonamento  relativo  al
Ministero del tesoro, per gli anni 1995 e  1996  quanto  a  lire  310
miliardi per l'anno 1995 e a  lire  250  miliardi  per  l'anno  1996,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, quanto a lire  100
miliardi per  ciascuno  degli  anni  1995  e  1996,  l'accantonamento
relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali,
quanto a lire 50  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1995  e  1996
l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del  commercio
e dell'artigianato e quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1995 ed  a
lire 300 miliardi, per  l'anno  1996,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.