IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  6  del  decreto-legge  30  agosto  1993,   n.   331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  La  garanzia per il pagamento dell'accisa gravante sui prodotti
destinati al trasferimento in regime sospensivo in altri Stati membri
della Comunita' economica europea, prevista dall'art. 6, comma 2, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla  legge  29  ottobre  1993,  n.  427, deve essere prestata nella
misura del 10% dell'imposta nazionale gravante, o, se  l'aliquota  e'
zero, dell'imposta vigente nel Paese comunitario di destinazione.
  2. La garanzia deve avere validita' in tutti gli Stati membri della
Comunita'  economica europea e deve essere fornita, prima dell'inizio
del trasporto, dal titolare del deposito fiscale mittente,  anche  in
solido  con il trasportatore o con il destinatario, nei modi previsti
dall'art. 1 della  legge  10  giugno  1982,  n.  348;  qualora  venga
prestata  a  mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa, deve
essere depositata presso la Direzione compartimentale delle dogane  e
delle imposte indirette, competente anche per il successivo svincolo,
quando  sia  stata  data  la  prova dell'avvenuta presa in carico del
prodotto da parte del destinatario. Nel caso in cui la  cauzione  sia
stata  prestata  in  numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato, lo svincolo e' disposto dal direttore dell'ufficio tecnico  di
finanza o della dogana competente sul deposito fiscale mittente.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 13 gennaio 1994
                                                   Il Ministro: GALLO