IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministero del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute; Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu' vantaggioso per i richiedenti; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito, il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso; Visto il proprio decreto 5 novembre 1993 e 6 dicembre 1993, con i quali e' stata disposta l'emissione rispettivamente di una prima e di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 novembre 1993/2023; Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di un terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 novembre 1993/2023 da destinare a sottoscrizioni in contanti; Tenuto altresi' conto che l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993; Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74; Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti; Decreta: Art. 1. E' disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1 novembre 1993/2023, per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi. I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11. Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni. Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 5 novembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi. I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1 maggio ed il 1 novembre di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1 novembre 1993/2023.