IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni  anno
finanziario,  ad  effettuare  operazioni  di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del  bilancio
di  competenza,  anche  attraverso  l'emissione  di  buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
in legge 19 luglio 1993,  n.  237,  con  cui  si  e'  stabilito,  fra
l'altro,  che con decreti del Ministro del tesoro e' determinata ogni
caratteristica, condizione e modalita' di  emissione  dei  titoli  da
emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Considerato  che  la  Direzione  generale  del  Tesoro  -  Servizio
secondo, cura normalmente operazioni  di  reimpiego  di  capitali  di
titoli  nominativi  rimborsabili,  di  cui  all'art.  2 della legge 6
agosto 1966, n. 651, nonche' operazioni di investimenti  di  capitali
in   titoli  nominativi  per  conto  di  enti  morali  in  base  alle
disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli  importi  di  dette
operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al
fine   di  conseguire  maggiore  speditezza  nel  predetto  servizio,
rendendolo, nel  contempo,  economicamente  piu'  vantaggioso  per  i
richiedenti;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare  il  quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto che il 1 gennaio 1994 verranno in scadenza i buoni del Tesoro
poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale  22  dicembre  1988
(Gazzetta  Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1988) e 12,50% emessi con
decreto ministeriale 19 dicembre 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 300  del
27 dicembre 1989);
  Ritenuto,  in  relazione  alle  condizioni  di mercato, di disporre
l'emissione  di  buoni  del  Tesoro  poliennali  8,50%  -  1  gennaio
1994/2004,  da  destinare  a sottoscrizioni in contanti e, per quanto
occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del  Tesoro  poliennali
12,50% e 12,50%, nominativi; detta emissione e' incrementabile per le
suddette  operazioni  di  reimpiego  o di investimenti di capitali da
effettuare per il tramite  della  Direzione  generale  del  Tesoro  -
Servizio secondo;
  Tenuto   altresi'  conto  che  l'emissione  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali disposta  con  il  presente  decreto  concorre,  al  netto
dell'importo  dei  titoli  in  scadenza, al raggiungimento del limite
massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;
  Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per  la
contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed
aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984,
n. 74;
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453,  recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  disposta  l'emissione  di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1
gennaio 1994/2004, per un importo di lire 5.000 miliardi nominali, da
destinare a sottoscrizioni in contanti al  prezzo  di  aggiudicazione
risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.
  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di
collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta  marginale
riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
  Le richieste risultate accolte sono  vincolanti  e  irrevocabili  e
danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative
operazioni.
  L'importo  indicato  nel  comma  primo  del  presente  articolo  e'
incrementabile  di lire 20 miliardi, da destinare esclusivamente alle
operazioni di  reimpiego  di  titoli  nominativi  rimborsabili  o  di
investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per
il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo.
  E'  altresi'  incrementabile  di L. 25.879.600.000, da destinare al
rinnovo dei B.T.P. 12,50%  e  12,50%  di  scadenza  1  gennaio  1994,
nominativi.
  I  nuovi  buoni  fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in
due semestralita' posticipate, il 1 luglio ed il 1  gennaio  di  ogni
anno di durata del prestito.
  I  possessori  dei soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 12,50%
di  scadenza  1  gennaio  1994,  nominativi,  qualora  non  intendono
ottenere  il  rimborso di essi hanno facolta' di chiederne il rinnovo
nei nuovi titoli, al prezzo che risultera' per gli emittendi buoni al
portatore in applicazione degli  articoli  seguenti,  con  decorrenza
degli interessi dal 1 gennaio 1994.