IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119,  recante
disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di  credito  del  Tesoro, di durata non
superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme  contenute  nel
medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito fra
l'altro, che con decreti del Ministro  del  tesoro  sono  determinate
ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;
  Visto  il  proprio  decreto 30 dicembre 1993, con il quale e' stata
disposta l'emissione della prima tranche dei certificati  di  credito
del Tesoro al portatore, della durata di sette anni, fino all'importo
massimo  di  nominali  lire  3.500  miliardi, con godimento 1 gennaio
1994,  interamente  assegnati  con  il  sistema  dell'asta  marginale
riferita al prezzo;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una seconda tranche dei suddetti  certificati
di credito della Tesoro;
  Tenuto  conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 5
gennaio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 6.553 miliardi;
  Tenuto conto altresi' che  l'emissione  disposta  con  il  presente
decreto  concorre,  al  netto dell'importo dei titoli in scadenza, al
raggiungimento del  limite  massimo  di  cui  alla  citata  legge  n.
539/1993;
  Visto  l'art. 7 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante
norme in materia di controlli della Corte dei conti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo  1981,
n.  119,  e successive modificazioni, e' disposta la riapertura delle
sottoscrizioni relative all'emissione dei certificati di credito  del
Tesoro  al  portatore fino all'importo massimo di nominali lire 1.500
miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1  gennaio  1994,
di  cui  al  decreto  ministeriale  del 30 dicembre 1993 citato nelle
premesse.