IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1993, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 66, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1993, recante "Criteri e modalita' per l'ammissione a contributi finanziari dei progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale"; Ritenuta la necessita' di attribuire ad un dirigente generale la presidenza del comitato previsto dall'art. 5 del richiamato decreto 5 dicembre 1992, in attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che riserva ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; Decreta: Art. 1. 1. La presidenza del comitato previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale 5 dicembre 1992, citato in premessa, e' attribuita al direttore generale degli affari generali e del personale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 1993 Il Ministro: BARATTA