IL MINISTRO
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5  dicembre 1992, registrato alla
Corte dei conti il 30 gennaio 1993, registro n. 1  Commercio  estero,
foglio  n.  66,  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27
aprile  1993,  recante  "Criteri  e  modalita'  per  l'ammissione   a
contributi  finanziari  dei  progetti  di  collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale e orientale";
  Ritenuta la necessita' di attribuire ad un  dirigente  generale  la
presidenza del comitato previsto dall'art. 5 del richiamato decreto 5
dicembre  1992,  in  attuazione dell'art. 3 del decreto legislativo 3
febbraio  1993,  n.  29,  che  riserva  ai  dirigenti   la   gestione
finanziaria,  tecnica  e amministrativa, compresa l'adozione di tutti
gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La presidenza del comitato  previsto  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale  5  dicembre  1992, citato in premessa, e' attribuita al
direttore generale degli affari generali e del personale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 ottobre 1993
                                                 Il Ministro: BARATTA