IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  prorogare  il
termine relativo  alle  competenze  attribuite  al  presidente  della
regione siciliana per accelerare la realizzazione di opere pubbliche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
                E M A N A il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
luglio 1991, n. 195, e' prorogato al 31 dicembre 1994. 
  2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro  da  lui
delegato,  accerta  trimestralmente,  sentiti  il  presidente   della
regione siciliana ed i sindaci dei comuni interessati,  lo  stato  di
esecuzione delle opere e di avanzamento delle procedure. In  caso  di
ritardo che impedisca il rispetto del termine di cui al comma  1,  il
Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa  con  il  presidente
della regione e con  i  sindaci  dei  comuni  interessati,  adotta  i
provvedimenti necessari al completamento delle  opere  anche  in  via
sostitutiva ed in deroga agli strumenti urbanistici e al disposto  di
cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989,  n.  65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155,  e
successive modificazioni e integrazioni.