IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali  e  di
sgravi contributivi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 14 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere dal 1  gennaio  1994  sono  confermati  gli  esoneri
contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto-
legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 
151, secondo condizioni, limiti e  modalita'  previsti  dal  predetto
decreto. 
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 2.050 miliardi
per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995  ed  in  lire
2.200 miliardi a  decorrere  dall'anno  1996,  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del
bilancio  triennale  1994-1996,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1994,  all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale.