IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 sono confermati gli esoneri contributivi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto- legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, secondo condizioni, limiti e modalita' previsti dal predetto decreto. 2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 2.050 miliardi per l'anno 1994, in lire 2.130 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 2.200 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.