IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77, secondo comma, e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 28 e 31 della legge 25 maggio 1970,  n.  352,  e
successive modificazioni;
  Visto  il proprio decreto 16 gennaio 1994, n. 28, con il quale sono
stati convocati i comizi elettorali per la elezione del Senato  della
Repubblica  e  della Camera dei deputati per il giorno di domenica 27
marzo 1994;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di evitare  che  la
raccolta  delle firme degli elettori, prevista dall'articolo 75 della
Costituzione, per la richiesta  di  referendum  abrogativi  in  corso
risulti vanificata dall'anticipato scioglimento delle Camere;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 gennaio 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro  di grazia e
giustizia;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. In deroga all'articolo 31 della legge 25 maggio  1970,  n.  352,
per  le  richieste  di referendum in corso alla data di pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi  elettorali  per  la  elezione
della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica prevista per
domenica 27 marzo 1994,  la  sottoscrizione  e  l'autenticazione  dei
fogli contenenti le firme dei sottoscrittori possono avere luogo fino
all'ottavo  giorno  successivo  alla  data  di  entrata in vigore del
presente decreto, restando  comunque  valide  quelle  effettuate  nel
periodo  compreso  tra  le  date  di  pubblicazione  dei due predetti
decreti.
  2. Il deposito presso la cancelleria della Corte di  cassazione  di
tutti  i  fogli  contenenti le firme e dei certificati elettorali dei
sottoscrittori  delle  richieste  di  cui  al  comma  1  deve  essere
effettuato  entro  il  settimo  giorno  successivo  alla scadenza del
termine di otto giorni indicato nel medesimo comma 1.