IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il proprio decreto 16 gennaio 1994, n. 28, con il quale  sono
stati convocati per domenica 27 marzo 1994 i comizi per  la  elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Visto l'articolo 64 del testo  unico  delle  leggi  per  l'elezione
della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in base al quale le  operazioni  di
votazione hanno luogo nella sola giornata di domenica; 
  Considerato che l'anzidetta data del 27 marzo 1994 coincide con  la
festivita' religiosa ebraica del Pesach (Pasqua); 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di   favorire
l'esercizio del diritto di voto  da  parte  degli  appartenenti  alle
comunita' ebraiche; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 18 gennaio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  di  grazia  e
giustizia; 
                              E MA N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Le operazioni di voto relative alle elezioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica previste per domenica 27 marzo
1994 proseguono nella giornata di lunedi' 28 marzo, con inizio  dalle
ore 8 e sino alle ore 22 dello  stesso  giorno.  Per  lo  svolgimento
delle operazioni elettorali si applicano  le  disposizioni  contenute
nel titolo IV del testo unico delle leggi per la elezione della  Cam-
era  dei  deputati,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
  2. Il presidente dell'ufficio  elettorale  di  sezione,  dichiarate
chiuse alle ore 22 a norma dell'articolo 64 del testo unico di cui al
comma 1 le operazioni di votazione di domenica 27  marzo  1994,  dopo
aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le
schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte verbali e  il
timbro della sezione,  scioglie  l'adunanza.  Successivamente,  fatta
sfollare la sala da tutti  gli  estranei  al  seggio,  provvede  alla
chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa  entrarvi.
A tal fine il presidente, coadiuvato dagli  scrutatori,  si  assicura
che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta e le
porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno e  vi  applica  opportuni
mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede quindi a
chiudere saldamente dall'esterno la  porta  o  le  porte  d'ingresso,
applicandovi gli stessi mezzi precauzionali, e ad affidare alla forza
pubblica la custodia esterna della  sala,  alla  quale  nessuno  puo'
avvicinarsi. E' tuttavia consentito ai rappresentanti dei candidati e
delle liste di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in
cui questa rimane chiusa. Il presidente, infine, rinvia le operazioni
alle ore 8 del giorno successivo. 
  3. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la  chiusura
delle operazioni di votazione di lunedi' 28 marzo 1994. 
  4. All'onere derivante  dall'attuazione  del  presente  decreto  si
provvede a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo
6853 dello stato di previsione del Ministero del  tesoro  per  l'anno
finanziario 1994.