IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il proprio decreto 16 gennaio 1994, n. 28, con il quale sono stati convocati per domenica 27 marzo 1994 i comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Visto l'articolo 64 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in base al quale le operazioni di votazione hanno luogo nella sola giornata di domenica; Considerato che l'anzidetta data del 27 marzo 1994 coincide con la festivita' religiosa ebraica del Pesach (Pasqua); Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli appartenenti alle comunita' ebraiche; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 gennaio 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E MA N A il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Le operazioni di voto relative alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica previste per domenica 27 marzo 1994 proseguono nella giornata di lunedi' 28 marzo, con inizio dalle ore 8 e sino alle ore 22 dello stesso giorno. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si applicano le disposizioni contenute nel titolo IV del testo unico delle leggi per la elezione della Cam- era dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, dichiarate chiuse alle ore 22 a norma dell'articolo 64 del testo unico di cui al comma 1 le operazioni di votazione di domenica 27 marzo 1994, dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte verbali e il timbro della sezione, scioglie l'adunanza. Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta e le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede quindi a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali, e ad affidare alla forza pubblica la custodia esterna della sala, alla quale nessuno puo' avvicinarsi. E' tuttavia consentito ai rappresentanti dei candidati e delle liste di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. Il presidente, infine, rinvia le operazioni alle ore 8 del giorno successivo. 3. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione di lunedi' 28 marzo 1994. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede a carico delle disponibilita' del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994.