IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni  delle
funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento  e
Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n.  616,  nonche'  le  disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185,  che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la dichiarazione
dell'esistenza  di  eccezionale  calamita'  o avversita' atmosferica,
attraverso  la  individuazione  dei  territori   danneggiati   e   le
provvidenze  da  concedere  sulla  base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista la richiesta di  declaratoria  della  regione  Toscana  degli
eventi   calamitosi  di  seguito  indicati,  per  l'applicazione  nei
territori danneggiati delle provvidenze  del  Fondo  di  solidarieta'
nazionale:
   siccita'  dal  30 aprile 1993 al 15 settembre 1993 nella provincia
di Firenze;
   piogge alluvionali dal 1 ottobre 1993 al  15  ottobre  1993  nella
provincia di Livorno;
   tromba d'aria del 2 ottobre 1993 nella provincia di Lucca;
  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,  per  effetto  dei  danni   alle   produzioni,
strutture aziendali;
                              Decreta:
  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle  produzioni,  strutture  aziendali  nei  sottoelencati
territori   agricoli,   in   cui   possono  trovare  applicazione  le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
   Firenze: siccita' dal 30  aprile  1993  al  15  settembre  1993  -
provvidenze  di  cui  all'art.  3, comma 2, lettere b) , c) , d), nel
territorio dei comuni di Barberino di  Mugello,  Borgo  San  Lorenzo,
Cantagallo,  Dicomano,  Firenzuola,  Londa,  Marradi,  Palazzuolo sul
Senio, Prato, San Godenzo, San  Piero  a  Sieve,  Scarperia,  Vaglia,
Vaiano, Vernio, Vicchio e Montemurlo.
   Livorno:  piogge alluvionali dal 1 ottobre 1993 al 15 ottobre 1993
- provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel  territorio
dei comuni di Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo.
   Lucca:  tromba  d'aria  del  2  ottobre  1993 - provvidenze di cui
all'art. 3, comma  2,  lettera  e),  nel  territorio  dei  comuni  di
Massarosa, Viareggio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 31 dicembre 1993
                                                   Il Ministro: DIANA