Il  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e  forestali
esaminate  le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere
la protezione delle  denominazioni  di  origine  "Modena"  e  "Reggio
Emilia"   per  la  designazione  dell'aceto  balsamico  e  dell'aceto
balsamico tradizionale ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92, sulla
base delle  disposizioni  di  legge  in  materia,  armonizzandone  il
contenuto  con  la  normativa  comunitaria,  formula  la  proposta di
disciplinare nel testo di cui appresso.
   Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la  presente  proposta
dovranno  essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e  forestali  -  Direzione  generale  produzione
agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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Disciplina dell'utilizzo della denominazione di origine "Modena" e
   della denominazione di origine "Reggio Emilia" per la designazione
   dell'aceto balsamico e dell'aceto balsamico tradizionale.
                               Art. 1.
                            Denominazioni
   Le denominazioni di origine controllata "Modena" e "Reggio Emilia"
sono  riservate  ai  prodotti  denominati "Aceto balsamico" ed "Aceto
balsamico  tradizionale"  che  rispondono  alle  condizioni   ed   ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.