Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali esaminate le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere la protezione delle denominazioni di origine "Modena" e "Reggio Emilia" per la designazione dell'aceto balsamico e dell'aceto balsamico tradizionale ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, armonizzandone il contenuto con la normativa comunitaria, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso. Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la presente proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale produzione agricola - Div. VI, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ---------- Disciplina dell'utilizzo della denominazione di origine "Modena" e della denominazione di origine "Reggio Emilia" per la designazione dell'aceto balsamico e dell'aceto balsamico tradizionale. Art. 1. Denominazioni Le denominazioni di origine controllata "Modena" e "Reggio Emilia" sono riservate ai prodotti denominati "Aceto balsamico" ed "Aceto balsamico tradizionale" che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.